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Document 62012TN0443
Case T-443/12: Action brought on 5 October 2012 — ancotel v OHIM — Acotel (ancotel.)
Causa T-443/12: Ricorso proposto il 5 ottobre 2012 — ancotel/UAMI — Acotel (ancotel.)
Causa T-443/12: Ricorso proposto il 5 ottobre 2012 — ancotel/UAMI — Acotel (ancotel.)
GU C 379 del 8.12.2012, p. 25–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 379/25 |
Ricorso proposto il 5 ottobre 2012 — ancotel/UAMI — Acotel (ancotel.)
(Causa T-443/12)
2012/C 379/44
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: ancotel GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: H. Truelsen, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Acotel SpA (Roma)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 3 agosto 2012, procedimento R 1895/2011-4 (ex R 1385/2008-1); |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «ancotel», per servizi delle classi 35 e 38 — domanda di marchio comunitario n. 3 314 424;
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Acotel SpA
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: i marchi figurativi nazionale e comunitario contenenti l’elemento denominativo «ACOTEL», per prodotti e servizi delle classi 9 e 38
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.