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Document 62010TB0017

Causa T-17/10: Ordinanza del Tribunale del 27 novembre 2012 — Steinberg/Commissione [ «Ricorso di annullamento — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi a decisioni di finanziamento riguardanti sovvenzioni concesse ad organizzazioni non governative in Israele e in Palestina nell’ambito del programma “Partenariato per la pace” e dello “Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani” — Parziale rifiuto di accesso — Eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico in materia di sicurezza pubblica — Obbligo di motivazione — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente privo di qualunque fondamento giuridico» ]

GU C 26 del 26.1.2013, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 26/44


Ordinanza del Tribunale del 27 novembre 2012 — Steinberg/Commissione

(Causa T-17/10) (1)

(Ricorso di annullamento - Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi a decisioni di finanziamento riguardanti sovvenzioni concesse ad organizzazioni non governative in Israele e in Palestina nell’ambito del programma “Partenariato per la pace” e dello “Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani” - Parziale rifiuto di accesso - Eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico in materia di sicurezza pubblica - Obbligo di motivazione - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente privo di qualunque fondamento giuridico)

2013/C 26/86

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Gerald Steinberg (Gerusalemme, Israele) (rappresentante: T. Asserson, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Tufvesson e C. ten Dam, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione SG.E.3/MV/psi D(2009) 3914 della Commissione del 15 maggio 2009, che nega parzialmente al ricorrente l’accesso a determinati documenti relativi a decisioni di finanziamento concernenti sovvenzioni concesse ad organizzazioni non governative in Israele e in Palestina nell’ambito del programma «Partenariato per la pace» e dello Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente privo di qualunque fondamento giuridico.

2)

Il sig. Gerald Steinberg sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 80 del 27.3.2010.


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