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Document 62012CN0549
Case C-549/12 P: Appeal brought by the Federal Republic of Germany against the judgment of the General Court (Third Chamber) of 19 September 2012 in Case T-265/08 Federal Republic of Germany v European Commission, lodged on 29 November 2012
Causa C-549/12 P: Impugnazione proposta il 29 novembre 2012 dalla Repubblica federale di Germania avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 19 settembre 2012 , causa T-265/08, Repubblica federale di Germania/Commissione europea
Causa C-549/12 P: Impugnazione proposta il 29 novembre 2012 dalla Repubblica federale di Germania avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 19 settembre 2012 , causa T-265/08, Repubblica federale di Germania/Commissione europea
GU C 46 del 16.2.2013, p. 15–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 46/15 |
Impugnazione proposta il 29 novembre 2012 dalla Repubblica federale di Germania avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 19 settembre 2012, causa T-265/08, Repubblica federale di Germania/Commissione europea
(Causa C-549/12 P)
2013/C 46/29
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, agente, U. Karpenstein e C. Johann, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno di Spagna, Repubblica francese, Regno dei Paesi Bassi
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
1) |
annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 settembre 2012, causa T-265/08, Repubblica federale di Germania, Regno di Spagna (interveniente), Repubblica francese (interveniente) e Regno dei Paesi Bassi (interveniente) contro Commissione europea, avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione C(2008) 1690 def. della Commissione, del 30 aprile 2008, relativa alla riduzione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FEDER) concesso per un programma operativo dell’obiettivo n. 1, relativo alla regione del Land di Turingia in Germania (1994-1999) ai sensi della decisione C(94) 1939/5 della Commissione, del 5 agosto 1994, e dichiarare nulla la decisione della Commissione C(2008) 1690 def., del 30 aprile 2008, relativa alla riduzione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FEDER) concesso per un programma operativo dell’obiettivo n. 1, relativo alla regione del Land di Turingia in Germania (1994-1999); |
2) |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Oggetto della presente impugnazione è la sentenza del Tribunale del 19 settembre 2012, Germania/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto la domanda della Repubblica federale di Germania diretta all’annullamento della decisione C(2008) 1690 def. della Commissione, del 30 aprile 2008, relativa alla riduzione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FEDER) concesso per un programma operativo dell’obiettivo n. 1, relativo alla regione del Land di Turingia in Germania (1994-1999) ai sensi della decisione C(94) 1939/5 della Commissione del 5 agosto 1994.
La ricorrente deduce due motivi di impugnazione.
In primo luogo, il Tribunale avrebbe violato l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4253/88 (1) in combinato disposto con l’articolo 1 del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 (2) e con il principio di attribuzione delle competenze (articolo 5, paragrafo 2, TUE, articolo 7 TFUE; ex articolo 5 CE), in quanto avrebbe erroneamente ritenuto che anche errori amministrativi di autorità nazionali possano rappresentare «irregolarità» che autorizzano la Commissione a rettifiche finanziarie (prima parte del primo motivo). Anche qualora una rettifica finanziaria per errori amministrativi potesse essere in linea di principio presa in considerazione, la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata, poiché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che anche violazioni del diritto interno ed errori che non producono effetti sul bilancio dell’Unione possano rappresentare «irregolarità» che giustificano rettifiche finanziarie (seconda parte del primo motivo).
In secondo luogo, il Tribunale avrebbe inoltre violato l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88 in combinato disposto con il principio di attribuzione delle competenze (articolo 5, paragrafo 2, TUE, articolo 7 TFUE), poiché avrebbe erroneamente attribuito alla Commissione la facoltà di apportare rettifiche finanziarie estrapolate (prima parte del secondo motivo). Tuttavia, anche qualora una tale facoltà sussistesse in linea di principio, il Tribunale nel presente caso avrebbe erroneamente approvato le modalità di applicazione della medesima. Da un lato, mancherebbe in ogni caso, con riferimento ad una parte dei progetti contestati, l’accertamento di un danno per il bilancio dell’Unione. Dall’altro, la Commissione non avrebbe dovuto classificare come sistematici una parte degli errori contestati (seconda parte del secondo motivo).
(1) Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro (GU L 374, pag. 1).
(2) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).