Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CN0578

Causa C-578/12 P: Impugnazione proposta il 6 dicembre 2012 da El Corte Inglés, SA avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 27 settembre 2012 , causa T-39/10, El Corte Inglés, SA/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

GU C 46 del 16.2.2013, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 46/16


Impugnazione proposta il 6 dicembre 2012 da El Corte Inglés, SA avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 27 settembre 2012, causa T-39/10, El Corte Inglés, SA/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-578/12 P)

2013/C 46/30

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: El Corte Inglés, SA (rappresentanti: avv. ti E. Seijo Veiguela e J.L. Rivas Zurdo)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Emilio Pucci International BV

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare integralmente la sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012, causa T-39/10;

condannare l'UAMI alle spese sostenute dalla El Corte Inglés, SA;

condannare la Emilio Pucci International BV alle spese sostenute dalla El Corte Inglés, SA.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che esiste un rischio di confusione (articolo 8, paragrafo 1, lettera b) dell'RMC (1)) tra i marchi anteriori «EMIDIO TUCCI» e «E. TUCCI» e la contestata domanda di registrazione di marchio comunitario «PUCCI», per tutti i prodotti designati nelle classi 3, 9, 14, 18, 25 e 28, avendo dimostrato l'uso effettivo di tutti i suoi marchi spagnoli ed essendovi un marchio (domanda di marchio comunitario n. 3679528) non soggetto a questa obbligazione; inoltre sostiene che i segni di cui si discute sono talmente simili da creare confusione. In aggiunta, nel caso in esame, sono soddisfatti anche i requisiti per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5 dell'RMC 2009, dato che le registrazioni anteriori godono di notorietà in Spagna per gli articoli di moda e l’uso di un segno simile da parte di terzi potrebbe recare pregiudizio a tale notorietà e trarne indebito vantaggio.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


Top
  翻译: