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Document 62012CN0612

Causa C-612/12 P: Impugnazione proposta il 21 dicembre 2012 dalla Ballast Nedam NV avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012 nella causa T-361/06, Ballast Nedam/Commissione

GU C 71 del 9.3.2013, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/10


Impugnazione proposta il 21 dicembre 2012 dalla Ballast Nedam NV avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012 nella causa T-361/06, Ballast Nedam/Commissione

(Causa C-612/12 P)

2013/C 71/16

Lingua processuale: l’olandese

Parti

Ricorrente: Ballast Nedam NV (rappresentanti: avvocati A.R. Bosman e E. Oude Elferink)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare integralmente o parzialmente la decisione del Tribunale quale enunciata nel dispositivo della sentenza impugnata;

In caso di accoglimento dell’impugnazione:

accogliere integralmente o parzialmente la domanda della Ballast Nedam in primo grado;

condannare la Commissione alle spese di entrambi i procedimenti

Motivi e principali argomenti

La Ballast Nedam deduce due motivi a sostegno dell’impugnazione.

Con il suo primo motivo la Ballast Nedam sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 (1) e i diritti della difesa non avendo dichiarato parzialmente o integralmente nulla la (…) decisione della Commissione (2) nella misura in cui essa concerne la Ballast Nedam. Il Tribunale avrebbe omesso di considerare che la comunicazione degli addebiti del 18 ottobre 2004 nella causa di cui trattasi non soddisfaceva i requisiti all’uopo posti dal diritto dell’Unione europea.

A sostegno di questa tesi la Ballast Nedam fa valere, in primo luogo, che il Tribunale, da un lato, ha riconosciuto nella sentenza impugnata che la comunicazione degli addebiti era poco chiara su un punto essenziale, ma, dall’altro lato, non ha tratto da ciò la conclusione che la Commissione non aveva garantito il rispetto dei diritti della difesa.

In secondo luogo, la Ballast Nedam si oppone alla conclusione del Tribunale secondo la quale la Commissione, nella sua comunicazione degli addebiti, avrebbe fornito elementi sufficienti per poter stabilire di quali fatti e circostanze essa si sia avvalsa a sostegno della sua tesi circa l’esistenza di un’infrazione e ha indicato inequivocabilmente quali persone giuridiche potessero attendersi un’ammenda. Nei limiti in cui detta conclusione riguarda la Ballast Nedam, essa sarebbe fondata su un’interpretazione erronea della giurisprudenza della Corte di giustizia sui requisiti che il contenuto di una comunicazione degli addebiti deve soddisfare. Al riguardo è rilevante il fatto che la società controllata la cui violazione è stata attribuita alla Ballast Nedam non viene identificata nella comunicazione degli addebiti.

In terzo luogo, la Ballast Nedam impugna il giudizio del Tribunale secondo il quale essa, in base alla comunicazione degli addebiti, non poteva ignorare di essere la destinataria, nella sua qualità di società controllante della Ballast Nedam Grond en Wegen B.V. (in prosieguo denominata: la «BN Grond en Wegen»), della decisione definitiva della Commissione. In questo modo il Tribunale ha tra l’altro disconosciuto la portata della giurisprudenza della Corte di giustizia, che prevede che una comunicazione degli addebiti deve indicare in quale qualità i fatti vengano imputati all’impresa.

In quarto luogo, il Tribunale, nel valutare se la Commissione abbia rispettato i diritti della difesa, ha scorrettamente preso in considerazione una presunta risposta nel merito della Ballast Nedam sulla comunicazione degli addebiti.

Con il secondo motivo la Ballast Nedam fa valere che il Tribunale avrebbe violato il diritto dell’Unione europea applicando in modo erroneo principi fondamentali che valgono per l’attribuzione alla società controllante di infrazioni consistenti in un’intesa. A parere della Ballast Nedam il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che la Commissione poteva ritenerla responsabile per una violazione dell’articolo 81 CE, mentre siffatta violazione non è stata accertata dalla Commissione.

A sostegno del secondo motivo la Ballast Nedam fa presente, innanzitutto, il fatto che, nella sentenza del 24 marzo 2011 nella causa Tomkins/Commissione, T-382/06 (Racc. pag. II-1157), il Tribunale ha dichiarato che la responsabilità di una società controllante non può eccedere quella della sua controllata, a cui viene addebitata la violazione consistente in un’intesa. Secondo la Ballast Nedam ciò comporta che una violazione non può essere addebitata ad una società controllante se e fintantoché essa non sia stata accertata dalla Commissione.

A questo riguardo la Ballast Nedam afferma che il margine di apprezzamento della Commissione per stabilire quali unità all’interno di un’impresa siano considerate responsabili per una violazione consistente in un’intesa non arriva al punto che essa può considerare responsabile una società controllante per una violazione che non è stata accertata.

In secondo luogo, la Ballast Nedam contesta la circostanza che il Tribunale ha tenuto conto del fatto che la Ballast Nedam non ha confutato la presunzione che essa esercitasse un’influenza determinante sul comportamento di mercato della BN Grond en Wegen. Tale circostanza è strettamente connessa alla violazione dei diritti della difesa e, secondo la Ballast Nedam, non è neppure rilevante sotto il profilo giuridico.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 2003, pag. 1).

(2)  Decisione della Commissione, C(2006) 4090 def., del 13 settembre 2006, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato che istituisce la Comunità europea [Caso COMP/F/38.456 — Bitume (Paesi Bassi)]


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