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Document 52012AE2108

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell'Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002» — COM(2012) 371 final – 2012/0179 (COD)

GU C 133 del 9.5.2013, p. 41–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 133/41


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell'Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002»

COM(2012) 371 final – 2012/0179 (COD)

2013/C 133/08

Relatore: SOARES

Il Consiglio, in data 3 settembre 2012 e il Parlamento europeo, in data 11 settembre 2012, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell'Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002

COM(2012) 371 final.

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 29 gennaio 2013.

Alla sua 487a sessione plenaria, dei giorni 13 e 14 febbraio 2013 (seduta del 13 febbraio), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 89 voti favorevoli, 3 voti contrari e 1 astensione.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Per il Comitato economico e sociale europeo (CESE) è opportuno e urgente garantire la sostenibilità delle specie che vivono nelle acque profonde e proteggere i fondali marini. La complessità del problema esige una soluzione che si basi su dati completi e analisi scientifiche accurate. Occorre adottare un approccio precauzionale al fine di evitare attrezzi da pesca il cui impatto non è pienamente compreso e che rischiano di causare danni permanenti.

1.2

Il CESE ritiene inoltre che qualsiasi modifica introdotta in tali attività di pesca debba tener conto della sostenibilità ambientale e socioeconomica; da dette attività infatti dipende un gran numero di posti di lavoro, non solo in mare ma anche a terra e in definitiva ne va della sopravvivenza stessa delle comunità costiere. È necessario che tutte le parti interessate partecipino con spirito di collaborazione alle consultazioni e ai negoziati per la messa a punto di regimi di controllo appropriati per le operazioni di pesca, nonché alla loro applicazione e attuazione.

1.3

Se l'articolo concernente il ritiro delle autorizzazioni di pesca, anziché essere inserito come adesso al capo sui controlli figurasse al capo relativo alle stesse autorizzazioni, la proposta avrebbe, secondo il CESE, maggiore coerenza e si dissiperebbe qualsiasi tipo di confusione possibile sul ruolo degli osservatori scientifici citati allo stesso articolo, i quali non devono essere visti in nessun caso come dei controllori.

1.4

Il CESE insiste sulla necessità che qualsiasi misura venga adottata in quest'ambito sia basata sui risultati della ricerca scientifica, che finora sono stati ottimi.

2.   Antecedenti

2.1

La riforma della politica comune della pesca (PCP), intrapresa dalla Commissione europea (1) nel 2009 con il Libro verde in materia (2) prevede altre modifiche ai regolamenti che definiscono la PCP in determinate zone e/o per talune specie. Questa potrebbe essere un'eventuale interpretazione della proposta sulla quale verte il presente parere, proposta che, in un certo senso, estenderebbe alle attività di pesca nelle acque profonde dell'Atlantico nordorientale le modifiche che vengono generalmente stabilite per la PCP, in particolare i principi di sostenibilità e di ricerca scientifica come base per le attività di pesca.

2.2

La revisione del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, contenuta nella proposta all'esame, persegue l'obiettivo di attuare il contenuto delle risoluzioni 61/105 e 64/72, adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e rivolte agli Stati e alle organizzazioni regionali del settore della pesca, affinché prendano le misure necessarie per garantire la protezione degli ecosistemi marini vulnerabili in acque profonde contro qualsiasi danno che possa provenire dalle attività di pesca, di modo che lo sfruttamento responsabile delle risorse divenga la regola generale di qualsiasi attività. La Commissione inoltre riconosce la necessità di correggere alcuni dei difetti individuati nell'applicazione del regolamento attuale durante il periodo in cui è stato in vigore.

2.3

Nel periodo intermedio, considerando i problemi individuati nel corso dell'attuazione pratica del regolamento (CE) n. 2371/2002, la Commissione ha pubblicato via via norme che in un certo qual modo hanno provveduto ad adeguare il contenuto del regolamento stesso.

2.4

In tale contesto, si può citare la comunicazione del 29 gennaio 2007. Nel documento la Commissione faceva riferimento agli stock di specie ittiche di acque profonde e alla differenza tra i TAC fissati e le catture effettuate, sottolineando che tale differenza era in parte dovuta alla mancanza di una buona base di conoscenze scientifiche per quanto concerne sia le specie elencate nel regolamento sia la capacità reale delle flotte che operano nelle acque dell'Atlantico nordorientale, le cui quote erano state fissate prima dell'adozione del regolamento. Nella stessa comunicazione, la Commissione giudicava necessario monitorare e controllare tali attività di pesca con l'ausilio dei sistemi VMS (vigilanza elettronica delle imbarcazioni via satellite).

2.5

Il regolamento (CE) n. 199/2008 che istituisce un quadro UE per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca tiene conto in un certo modo delle proposte della Commissione volte a definire, a livello dell'Unione, un programma che renda effettivo l'interesse di gestire e controllare la pesca su base scientifica.

2.6

Infine, il regolamento (UE) n. 1262/2012 stabilisce, per il 2013 e il 2014, le possibilità di pesca delle navi dell'UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde e prevede l'obbligo di fissare piani di pesca ogni due anni. In esso vengono fissati i TAC e, cosa ancora più importante, la loro ripartizione.

3.   Analisi della proposta

3.1

Bisogna innanzi tutto riconoscere che per quanto concerne gli obiettivi perseguiti dal regolamento (CE) n. 2347/2002, i risultati non sono stati soddisfacenti, specie nei seguenti aspetti:

la vulnerabilità di molte delle popolazioni ittiche che vivono in acque profonde;

gli effetti negativi delle reti da traino di fondo negli ecosistemi marini vulnerabili;

gli elevati livelli di catture indesiderate;

la difficoltà di determinare un livello sostenibile di pressione nell'attività di pesca, a causa della mancanza di sufficienti dati scientifici.

3.2

Il CESE ritiene che la proliferazione di orientamenti su questo tema sin dal 2003, anno di entrata in vigore del regolamento, abbia potuto causare danni ambientali ed economici ai pescherecci; per tale motivo, e come principio generale alla base del dibattito sulla nuova proposta, è opportuno puntare alla semplificazione, alla stabilità legislativa e alla sicurezza giuridica per gli Stati membri e per gli operatori socioeconomici coinvolti.

3.3

Gli stock ittici che vivono in acque profonde possono essere sia specie bersaglio sia catture accessorie in altre attività di pesca. L'obiettivo generale della proposta è di garantire, nei limiti del possibile, uno sfruttamento sostenibile degli stock, riducendo al tempo stesso l'impatto ambientale delle attività e migliorando le informazioni di base per le valutazioni scientifiche. Per il raggiungimento di tale obiettivo, vengono stabilite diverse misure che verranno illustrate qui di seguito.

3.4   Sfruttamento sostenibile delle specie che vivono in acque profonde

3.4.1

Le possibilità di pesca verranno stabilite, come regola generale, sulla base di un indice di sfruttamento delle specie che sia coerente con il rendimento massimo sostenibile. Al fine di conseguire detta sostenibilità, sono previste diverse misure: innanzi tutto si definisce un sistema di autorizzazioni di pesca nell'ambito del quale ciascun operatore deve dichiarare il proprio interesse per una o più specie obiettivo tra quelle che figurano negli appositi elenchi. Il CESE osserva che gli elenchi della proposta all'esame, derivanti dagli accordi conclusi nell'ambito della Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC), sono più estesi di quelli attuali in quanto includono attività di pesca che attualmente non sono presenti nelle disposizioni relative alle acque profonde. In secondo luogo, si rafforza l'importanza dell'informazione scientifica ma è opportuno evidenziare che la maggior parte degli Stati membri dispone di organismi e di strumenti scientifici che hanno portato avanti un lavoro esemplare, utile per conseguire una pesca sostenibile.

3.4.2

Le autorizzazioni di pesca sono un requisito obbligatorio per dedicarsi alle attività di pesca in acque profonde. Al termine di un periodo di transizione di due anni, saranno vietati gli attrezzi di pesca attualmente utilizzabili (reti da traino di fondo e reti da posta impiglianti). I pescherecci che si dedicano alla cattura di altre specie bersaglio potranno accedere a queste zone con un'autorizzazione di pesca in cui figurano le specie di acque profonde come catture accessorie, fino ad un limite prestabilito.

3.4.3

Attualmente, alcune specie (quali per es. il rombo giallo o lo scampo) possono essere pescati in modo sostenibile solo con attrezzi da traino. Il divieto di usare tali strumenti entro termini molto ravvicinati e senza aver negoziato con le parti interessate potrebbe provocare perdite economiche e di posti di lavoro in questo settore. Il CESE ritiene che una migliore conoscenza scientifica e una pesca controllata di tali specie consentirebbero, accanto ad altre misure tecniche di sostegno, uno sfruttamento sostenibile delle attività di pesca da un punto di vista ambientale, sociale ed economico. A tal fine si dovrebbe promuovere la diffusione di nuovi attrezzi con soluzioni tecniche che consentano di sostituire le attuali reti da traino di fondo con altri metodi di pesca in acque profonde.

3.5   Base scientifica

3.5.1

Questo obiettivo è un criterio trasversale di tutta la PCP: senza una conoscenza scientifica dell'ambiente marino e dei suoi habitat non si possono stabilire indici di sfruttamento che siano coerenti con un uso sostenibile degli habitat stessi. La gestione della pesca va effettuata in base ad indici determinati in funzione del rendimento massimo sostenibile.

3.5.2

Già nel parere in merito al Libro verde e nei pareri successivi in materia, il CESE si è espresso a favore di una migliore conoscenza scientifica dell'ambiente marino e dello stato degli stock ittici, proponendo che siano le organizzazioni regionali di pesca a coordinare la ricerca e la raccolta dei dati.

3.5.3

Il CESE inoltre sostiene la proposta formulata nel parere relativo al finanziamento della PCP (3), secondo cui devono essere gli organismi scientifici indipendenti, insieme ai pescatori o alle loro organizzazioni, a portare avanti tale attività. In tale contesto ribadisce la necessità di promuovere il capitale umano attraverso una formazione permanente, orientando in particolare i giovani ricercatori verso l'ambito marino.

3.6   Misure tecniche di gestione

3.6.1

Conformemente alla proposta all'esame, le possibilità di pesca, che fino ad ora potevano essere intese come limitazione dello sforzo di pesca o delle catture, vengono adesso intese esclusivamente come limitazione dello sforzo di pesca. A tale proposito, il CESE ribadisce che qualsiasi limitazione dovrà basarsi su motivazioni scientifiche.

3.6.2

Gli Stati membri definiranno misure per evitare un incremento sia della capacità di cattura sia delle catture accessorie di specie vulnerabili e per prevenire i rigetti.

3.6.3

Al fine di evitare trattamenti discriminatori nei confronti dei pescatori europei soggetti a quote o a limitazioni dello sforzo di pesca mentre i loro concorrenti di paesi terzi possono pescare senza limiti, il CESE esorta la Commissione a impegnarsi a fondo per la conclusione di accordi regionali di conservazione delle risorse vincolanti per tutte le parti.

4.   Osservazioni specifiche

4.1

Il CESE è d'accordo con la Commissione per quanto concerne i seguenti elementi della proposta all'esame:

gli ecosistemi e le specie che vivono in acque profonde sono particolarmente vulnerabili alle attività umane;

esiste già una cooperazione tra i pescatori e il mondo scientifico per la ricerca sull'ambiente e sulle specie marine in acque profonde; di fatto, gli scienziati prendono parte regolarmente alle attività delle flotte di pesca;

l'obiettivo principale della proposta dev'essere quello di garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici che vivono in acque profonde e di ridurre l'impatto ambientale di dette attività. Per tale motivo è opportuno disporre di informazioni più accurate, che servano di base alle valutazioni scientifiche e alle disposizioni legislative che saranno adottate sull'utilizzazione di tali acque;

un regime di licenze per la pesca in acque profonde è uno strumento adeguato per controllare l'accesso a queste attività.

4.2

D'altro canto, il CESE riconosce che gli attrezzi da traino possono costituire una minaccia non solo per le specie che vivono in acque profonde ma anche per il fondale marino delle zone vulnerabili. Tuttavia, questa tecnica non deve essere demonizzata poiché, se utilizzata in maniera adeguata, è la sola che consente di portare avanti altre attività di pesca senza per questo comprometterne la sostenibilità. Il CESE propone di definire criteri scientifici per stabilire i limiti di una sua utilizzazione.

4.3

In definitiva, per il CESE la proposta va nella direzione giusta ma occorre trovare un adeguato equilibrio tra la protezione degli habitat e delle specie vulnerabili e lo sfruttamento sostenibile delle risorse dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Ritiene pertanto che la proposta di proibire l'uso degli attrezzi di fondo (reti da traino e reti impiglianti) potrebbe essere sproporzionata qualora non si tenesse conto delle valutazioni scientifiche.

4.4

Come alternativa al divieto, il CESE propone di applicare gli orientamenti internazionali per la gestione delle attività di pesca d'altura della FAO, la cui applicazione è stata valutata positivamente dalle Nazioni Unite in ambito internazionale e soprattutto nell'Unione europea. Accoglie inoltre favorevolmente il fatto che la Commissione riconosca la necessità di un sostegno finanziario per il passaggio a nuovi attrezzi di pesca e per la formazione degli equipaggi. Tale sostegno dovrà essere adeguato alla situazione di crisi economica e sociale in cui si trova l'Europa.

Bruxelles, 13 febbraio 2013

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Staffan NILSSON


(1)  GU C 181, del 21.6.2012, pagg. 183-195.

(2)  GU C 18, del 19.1.2011, pagg. 53-58.

(3)  GU C 299, del 4.10.2012, pagg. 133-140.


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