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Document 62013CN0379
Case C-379/13 P: Appeal brought on 3 July 2013 by Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) against the judgment delivered on 19 April 2013 by the General Court (Seventh Chamber) in Case T-51/11 Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) v Commission
Causa C-379/13 P: Impugnazione proposta il 3 luglio 2013 dall’Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 aprile 2013 , causa T-51/11, Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops)/Commissione
Causa C-379/13 P: Impugnazione proposta il 3 luglio 2013 dall’Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 aprile 2013 , causa T-51/11, Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops)/Commissione
GU C 260 del 7.9.2013, p. 32–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 260 del 7.9.2013, p. 23–24
(HR)
7.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 260/32 |
Impugnazione proposta il 3 luglio 2013 dall’Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 aprile 2013, causa T-51/11, Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops)/Commissione
(Causa C-379/13 P)
2013/C 260/59
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) (rappresentanti: N. Morais Sarmento e L. Pinto Monteiro, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare in toto la sentenza del Tribunale; |
— |
annullare in toto la decisione impugnata; |
— |
condannare la Commissione alle proprie spese e a quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
Violazione di un termine ragionevole per adottare una decisione
i) Prescrizione del procedimento
La ricorrente sostiene che la decisione impugnata è stata adottata decorso il termine di 4 anni stabilito per la prescrizione del procedimento, come previsto all’articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 (1) del Consiglio. Parimenti, anche se si fosse verificata un’eventuale interruzione del termine di prescrizione del procedimento, il doppio del termine di prescrizione è stato superato senza che fosse emanata alcuna decisione, conformemente al disposto dell’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del citato regolamento. La decisione impugnata dovrà essere considerata illegittima e non suscettibile di esecuzione, poiché è prescritto il corrispondente diritto.
ii) Violazione del principio della certezza del diritto
La ricorrente considera che il fatto che la Commissione abbia lasciato trascorrere oltre 20 anni tra le irregolarità contestate e l’adozione della decisione impugnata ha comportato il mancato rispetto del principio della certezza del diritto. Tale principio fondamentale dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea prevede che ogni persona abbia diritto a che le proprie questioni vengano trattate dalle istituzioni dell’Unione entro un termine ragionevole.
iii) Violazione dei diritti della difesa
La ricorrente considera che siano stati violati i suoi diritti della difesa, in quanto, tenuto conto che sono trascorsi oltre 20 anni tra le asserite irregolarità e l’adozione della decisione definitiva, la ricorrente è stata privata del diritto di presentare le proprie osservazioni in tempo utile, ossia, in un periodo in cui aveva ancora a disposizione i documenti che consentivano di giustificare le spese considerate non ammissibili dalla Commissione.
(1) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).