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Document 62013TN0341

Causa T-341/13: Ricorso proposto il 27 giugno 2013 — Groupe Léa Nature/UAMI — Debonaire Trading (SO'BiO ētic)

GU C 260 del 7.9.2013, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 260 del 7.9.2013, p. 33–33 (HR)

7.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 260/42


Ricorso proposto il 27 giugno 2013 — Groupe Léa Nature/UAMI — Debonaire Trading (SO'BiO ētic)

(Causa T-341/13)

2013/C 260/76

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Groupe Léa Nature (Périgny, Francia) (rappresentanti: avv. S. Arnaud)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Debonaire Trading Internacional, Lda (Funchal, Portogallo)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile;

annullare la decisione R 203/2011- 1 della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 26 marzo 2013, notificata il 18 aprile 2013;

condannare la DEBONAIRE TRADING INTERNACIONAL LDA e l’UAMI alle spese da essi sostenute nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «SO’BiO ētic» per prodotti delle classi 3, 24 e 25 — domanda di registrazione di marchio comunitario no6 827 281

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchi denominativi comunitari e del Regno Unito «SO… ?» e a. registrati per prodotti delle classi 3 e 25

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione contestata e rigetto della domanda di registrazione di marchio comunitario per tutti i prodotti designati nelle classi 3 e 25

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento (CE) no207/2009 sul marchio comunitario.


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