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Document 62011CA0369

Causa C-369/11: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 2013 — Commissione europea/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Trasporto — Direttiva 2001/14/CE — Articoli 4, paragrafo 1, e 30, paragrafo 3 — Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria — Imposizione dei diritti di utilizzo — Diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura — Indipendenza del gestore dell’infrastruttura)

GU C 344 del 23.11.2013, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 344/9


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 2013 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-369/11) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Trasporto - Direttiva 2001/14/CE - Articoli 4, paragrafo 1, e 30, paragrafo 3 - Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria - Imposizione dei diritti di utilizzo - Diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura - Indipendenza del gestore dell’infrastruttura)

2013/C 344/12

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Montaguti e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentante: M. Smolek, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 6, paragrafo 3, e all’allegato II della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237, pag. 25), come modificata, nonché agli articoli 4, paragrafi 1 e 2, 14, paragrafo 2, e 30, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29)

Dispositivo

1)

La Repubblica italiana, non garantendo l’indipendenza del gestore dell’infrastruttura per la determinazione dei diritti di accesso all’infrastruttura e la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 4, paragrafo 1, e 30, paragrafo 3, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, come modificata dalla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea, la Repubblica italiana e la Repubblica ceca sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 282 del 24.9.2011.


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