This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62011CA0369
Case C-369/11: Judgment of the Court (First Chamber) of 3 October 2013 — European Commission v Italian Republic (Failure of a Member State to fulfil obligations — Transport — Directive 2001/14/EC — Articles 4(1) and 30(3) — Allocation of railway infrastructure capacity — Levying of charges — Infrastructure fees — Independence of infrastructure managers)
Causa C-369/11: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 2013 — Commissione europea/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Trasporto — Direttiva 2001/14/CE — Articoli 4, paragrafo 1, e 30, paragrafo 3 — Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria — Imposizione dei diritti di utilizzo — Diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura — Indipendenza del gestore dell’infrastruttura)
Causa C-369/11: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 2013 — Commissione europea/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Trasporto — Direttiva 2001/14/CE — Articoli 4, paragrafo 1, e 30, paragrafo 3 — Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria — Imposizione dei diritti di utilizzo — Diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura — Indipendenza del gestore dell’infrastruttura)
GU C 344 del 23.11.2013, p. 9–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 344/9 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 2013 — Commissione europea/Repubblica italiana
(Causa C-369/11) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Trasporto - Direttiva 2001/14/CE - Articoli 4, paragrafo 1, e 30, paragrafo 3 - Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria - Imposizione dei diritti di utilizzo - Diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura - Indipendenza del gestore dell’infrastruttura)
2013/C 344/12
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Montaguti e H. Støvlbæk, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato)
Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentante: M. Smolek, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 6, paragrafo 3, e all’allegato II della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237, pag. 25), come modificata, nonché agli articoli 4, paragrafi 1 e 2, 14, paragrafo 2, e 30, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29)
Dispositivo
1) |
La Repubblica italiana, non garantendo l’indipendenza del gestore dell’infrastruttura per la determinazione dei diritti di accesso all’infrastruttura e la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 4, paragrafo 1, e 30, paragrafo 3, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, come modificata dalla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
La Commissione europea, la Repubblica italiana e la Repubblica ceca sopportano le proprie spese. |