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Document 62011CA0626

Causa C-626/11 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2013 — Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS/Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Commissione europea, Regno dei Paesi Bassi [Impugnazione — Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) — Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche — Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) — Articoli 57 e 59 — Sostanze soggette ad autorizzazione — Identificazione dell’acrilammide come sostanza ad altissimo rischio — Iscrizione nell’elenco delle sostanze candidate — Pubblicazione dell’elenco sul sito web dell’ECHA — Ricorso di annullamento proposto prima di tale pubblicazione — Ricevibilità]

GU C 344 del 23.11.2013, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 344/17


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2013 — Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS/Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Commissione europea, Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-626/11 P) (1)

(Impugnazione - Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) - Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche - Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) - Articoli 57 e 59 - Sostanze soggette ad autorizzazione - Identificazione dell’acrilammide come sostanza ad altissimo rischio - Iscrizione nell’elenco delle sostanze candidate - Pubblicazione dell’elenco sul sito web dell’ECHA - Ricorso di annullamento proposto prima di tale pubblicazione - Ricevibilità)

2013/C 344/27

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS (rappresentanti: R. Cana e K. Van Maldegem, avocats)

Altre parti nel procedimento: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: M. Heikkilä e W. Broere, agenti, assistiti da J. Stuyck, advocaat), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels e B. Koopman, agenti), Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver e E. Manhaeve, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 21 settembre 2011, Polyelectrolyte Producers Group e SNF/ECHA (T-1/10), che dichiara irricevibile un ricorso volto all’annullamento della decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) 7 dicembre 2009, relativa all’identificazione dell’acrillamide (CE n. 201-173-7) come una sostanza che soddisfa i criteri fissati dall’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione (GU L 396, pag. 1), adottata in applicazione dell’articolo 59 del detto regolamento — Atto impugnabile

Dispositivo

1)

L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 21 settembre 2011, PPG e SNF/ECHA (T-1/10), è annullata.

2)

La presente causa è rinviata al Tribunale dell’Unione europea.

3)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 39 dell’11.2.2012.


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