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Document 62012CA0113

Causa C-113/12: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — Donal Brady/Environmental Protection Agency (Ambiente — Direttiva 75/442/CEE — Liquame prodotto e immagazzinato in un impianto di allevamento di suini in attesa di essere ceduto a imprenditori agricoli che se ne servono come fertilizzante sui loro terreni — Classificazione come «rifiuto» o come «sottoprodotto» — Presupposti — Onere della prova — Direttiva 91/676/CEE — Mancata trasposizione — Responsabilità personale del produttore per il rispetto da parte di tali imprenditori del diritto dell’Unione in materia di gestione dei rifiuti e dei fertilizzanti)

GU C 344 del 23.11.2013, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 344/23


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — Donal Brady/Environmental Protection Agency

(Causa C-113/12) (1)

(Ambiente - Direttiva 75/442/CEE - Liquame prodotto e immagazzinato in un impianto di allevamento di suini in attesa di essere ceduto a imprenditori agricoli che se ne servono come fertilizzante sui loro terreni - Classificazione come «rifiuto» o come «sottoprodotto» - Presupposti - Onere della prova - Direttiva 91/676/CEE - Mancata trasposizione - Responsabilità personale del produttore per il rispetto da parte di tali imprenditori del diritto dell’Unione in materia di gestione dei rifiuti e dei fertilizzanti)

2013/C 344/38

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court — Irlanda

Parti

Ricorrente: Donal Brady

Resistente: Environmental Protection Agency

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supreme Court — Interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991 (GU L 78, pag. 32) — Nozione di rifiuti — Liquame di suino fornito da un allevatore di suini agli agricoltori come fertilizzante — Diritto di uno Stato membro di prevedere una responsabilità personale dell’allevatore in caso di mancato rispetto, da parte degli agricoltori che utilizzano il suo liquame come fertilizzante sui loro terreni, del diritto dell’Unione in materia di gestione dei rifiuti

Dispositivo

1)

L’articolo 1, lettera a), primo comma, della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, come modificata dalla decisione 96/350/CE della Commissione, del 24 maggio 1996, deve essere interpretato nel senso che il liquame prodotto in un allevamento intensivo di suini e immagazzinato in attesa di essere consegnato a imprenditori agricoli affinché lo utilizzino come fertilizzante sui propri terreni costituisce non un «rifiuto» ai sensi della suddetta norma, ma un sottoprodotto quando tale produttore intende commercializzare il suddetto liquame a condizioni economiche ad esso favorevoli, nell’ambito di un processo successivo, a condizione che tale riutilizzo non sia soltanto possibile ma certo, non richieda una trasformazione preliminare e intervenga nel corso del processo di produzione. Compete ai giudici nazionali verificare se tali criteri siano soddisfatti, tenendo conto dell’insieme delle circostanze rilevanti che caratterizzano le fattispecie nell’ambito delle quali essi sono stati aditi.

2)

Il diritto dell’Unione non osta a che l’onere di provare il rispetto dei criteri che permettono di classificare come sottoprodotto una sostanza, quale il liquame prodotto, immagazzinato e ceduto in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, gravi sul produttore di tale liquame, purché ciò non pregiudichi l’efficacia di detto diritto, in particolare della direttiva 75/442, come modificata dalla decisione 96/350, e sia garantito il rispetto degli obblighi da esso derivanti, segnatamente quello di non sottoporre alle disposizioni di tale direttiva sostanze che, in applicazione dei criteri succitati, devono, a norma della giurisprudenza della Corte, essere considerate come sottoprodotti esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva in parola.

3)

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii), della direttiva 75/442, come modificata dalla decisione 96/350, deve essere interpretato nel senso che, in caso di mancata trasposizione nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, non si può ritenere che gli effluenti d’allevamento prodotti da un’azienda suinicola sita all’interno di detto Stato membro siano, in ragione dell’esistenza di quest’ultima direttiva, «contemplati da altra normativa» ai sensi della suddetta disposizione.

4)

Nel caso in cui il liquame prodotto e detenuto da uno stabilimento di allevamento di suini debba essere classificato come «rifiuto» ai sensi dell’articolo 1, lettera a), primo comma, della direttiva 75/442, come modificata dalla decisione 96/350:

l’articolo 8 di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che osta a che il suddetto detentore venga autorizzato, quali che siano le condizioni, a disfarsi di tale rifiuto cedendolo a un imprenditore che lo utilizza come fertilizzante sui propri terreni quando risulta che tale imprenditore non è né titolare dell’autorizzazione di cui all’articolo 10 della direttiva in parola, né dispensato da tale autorizzazione e iscritto in conformità delle disposizioni dell’articolo 11 della stessa direttiva; e

il combinato disposto degli articoli 8, 10 e 11 della direttiva di cui trattasi deve essere interpretato nel senso che osta a che la cessione di tali rifiuti da parte del suddetto detentore a un imprenditore, che li utilizza come fertilizzante sui propri terreni e che è titolare di un’autorizzazione ai sensi del succitato articolo 10 o è dispensato da una tale autorizzazione e iscritto in conformità del succitato articolo 11, sia subordinata al fatto che il suddetto detentore si assuma la responsabilità del rispetto, da parte di tale altro imprenditore, delle norme applicabili, in forza del diritto dell’Unione in materia di gestione dei rifiuti e dei fertilizzanti, alle operazioni di ricupero compiute da quest’ultimo.


(1)  GU C 151 del 26.5.2012.


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