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Document 62011TB0554

Causa T-554/11: Ordinanza del Tribunale del 1 °ottobre 2013 — Evropaïki Dynamiki/Commissione ( «Ricorso di annullamento — Finanziamento da parte dell’Unione europea di progetti in Tunisia nell’ambito del programma EuropeAid — Sviluppo di un sistema informatico integrato per l’organizzazione giudiziaria tunisina — Recupero da parte della Commissione dei crediti dovuti da un terzo alla Tunisia — Nota di addebito — Atti indissociabili dal contratto — Atto non impugnabile — Irricevibilità» )

GU C 344 del 23.11.2013, p. 55–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 344/55


Ordinanza del Tribunale del 1o ottobre 2013 — Evropaïki Dynamiki/Commissione

(Causa T-554/11) (1)

(Ricorso di annullamento - Finanziamento da parte dell’Unione europea di progetti in Tunisia nell’ambito del programma EuropeAid - Sviluppo di un sistema informatico integrato per l’organizzazione giudiziaria tunisina - Recupero da parte della Commissione dei crediti dovuti da un terzo alla Tunisia - Nota di addebito - Atti indissociabili dal contratto - Atto non impugnabile - Irricevibilità)

2013/C 344/98

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis, M. Dermitzakis e N. Theologou)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bordes e S. Bartelt, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione che rifiuta di procedere al pagamento degli importi assertivamente dovuti e dispone il recupero della somma di EUR 281 270,00 versata nel contesto dell’esecuzione del contratto EuropeAid/124378/D/SER/TN (n. 2007/145-464), comunicata alla ricorrente con lettera dell’8 agosto 2011 (C&F/2011/D/001101), nonché della nota di addebito n. 3 241 108 036 ricevuta dalla ricorrente il 17 agosto 2011, e di ogni pertinente decisione della Commissione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 370 del 17.12.2011.


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