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Document 62013TN0629
Case T-629/13: Action brought on 28 November 2013 — Molda v Commission
Causa T-629/13: Ricorso proposto il 28 novembre 2013 — Molda/Commissione
Causa T-629/13: Ricorso proposto il 28 novembre 2013 — Molda/Commissione
GU C 31 del 1.2.2014, p. 15–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/15 |
Ricorso proposto il 28 novembre 2013 — Molda/Commissione
(Causa T-629/13)
2014/C 31/26
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Molda AG (Dahlenburg, Germania) (rappresentanti: I. Zenke, M. Vollmer, C. Telschow e A. Schulze, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare la nullità della decisione 2013/448/UE della Commissione europea, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nella parte in cui, all’articolo 1, paragrafo 1, nega alla ricorrente, per il terzo periodo di scambio di quote di emissione, compreso tra il 2013 e il 2020, le quote supplementari a fronte di difficoltà di cui all’articolo 9, paragrafo 5, della legge tedesca sugli scambi di quote di emissione di gas a effetto serra (Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz); |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso la ricorrente deduce quattro motivi.
1) |
Primo motivo: violazione del principio di proporzionalità A parere della ricorrente, la decisione impugnata viola il principio di proporzionalità, poiché, alla luce dell’obiettivo formulato dalla convenuta, il diniego delle quote di emissione supplementari richieste a fronte delle difficoltà è erroneo e del tutto sproporzionato rispetto al pregiudizio arrecato alla ricorrente. In subordine, la ricorrente sostiene, nell’ambito del presente motivo, che la decisione 2011/278/UE (1) è in contrasto con il diritto dell’Unione ed è anzi nulla. |
2) |
Secondo motivo: violazione del principio di sussidiarietà Nell’ambito del presente motivo la ricorrente fa valere che la decisione impugnata viola il principio di sussidiarietà, in forza del quale l’azione dell’Unione europea deve limitarsi al necessario. Contrariamente a quanto sostiene la convenuta, gli Stati membri hanno il diritto (per quanto limitato) di adottare norme in materia di assegnazione di quote. Una misura per casi eccezionali come quella prevista all’articolo 9, paragrafo 5, della legge tedesca sugli scambi di quote di emissione di gas a effetto serra rientra fra le norme la cui adozione è di competenza degli Stati membri. |
3) |
Terzo motivo: violazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato Con tale motivo la ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola le norme fondamentali della disciplina europea degli aiuti di Stato, in base alle quali le imprese in difficoltà finanziarie che attuano un piano di risanamento duraturo possono ottenere un sostegno finanziario sotto forma di aiuto alla ristrutturazione. La convenuta non ha il diritto di negare un aiuto siffatto. |
4) |
Quarto motivo: violazione di diritti fondamentali Con tale motivo la ricorrente afferma che la decisione impugnata viola i suoi diritti fondamentali alla libertà d’impresa, alla libertà professionale e alla proprietà e che tale violazione non è giustificata né dagli obiettivi d’interesse generale riconosciuti dall’Unione europea né dalla tutela dei diritti e delle libertà altrui. |
(1) Decisione della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 2772] (GU L 130, pag. 1).