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Document 62013TN0641

Causa T-641/13: Ricorso proposto il 3 dicembre 2013 — Gemeente Bergen op Zoom/Commissione

GU C 31 del 1.2.2014, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 31/18


Ricorso proposto il 3 dicembre 2013 — Gemeente Bergen op Zoom/Commissione

(Causa T-641/13)

2014/C 31/30

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Gemeente Bergen op Zoom (Bergen op Zoom, Paesi Bassi) (rappresentanti: T. Hovius e R. Pasma, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente impugna la decisione della Commissione del 2 ottobre 2013 (1), con cui quest’ultima ha dichiarato che l’acquisto da parte del Comune Bergen op Zoom di uno stabilimento della Koninklijke Nedalco BV e della Nedalco International BV non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, n. 1, TFUE.

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107 e/o dell’articolo 108 TFUE in quanto la Commissione ha omesso di applicare il principio dell’investitore privato; in ogni caso ha applicato erroneamente il principio dell’investitore privato, non si è basata su fatti corretti in merito e/o non ha giustificato sufficientemente l’applicazione del principio.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107 e/o dell’articolo 108 TFUE, poiché la Commissione ha valutato erroneamente i fatti e/o il diritto e ha manifestamente accertato in modo erroneo che alla Nedalco non era stato concesso un vantaggio (selettivo) che l’impresa non avrebbe potuto conseguire tramite un regolare meccanismo commerciale;

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione degli obblighi di diligenza e motivazione, dato che la Commissione ha erroneamente omesso di esaminare i fatti esposti dal Comune e/o di basare la decisione su un’adeguata motivazione


(1)  GU C 335, pag. 1.


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