This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62011CA0656
Case C-656/11: Judgment of the Court (Third Chamber) of 27 February 2014 — United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v Council of the European Union (Coordination of social security systems — Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of persons — Council decision — Choice of legal basis — Article 48 TFEU — Article 79(2)(b) TFEU)
Causa C-656/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 febbraio 2014 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Consiglio dell'Unione europea (Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale — Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone — Decisione del Consiglio — Scelta della base giuridica — Articolo 48 TFUE — Articolo 79, paragrafo 2, lettera b), TFUE)
Causa C-656/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 febbraio 2014 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Consiglio dell'Unione europea (Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale — Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone — Decisione del Consiglio — Scelta della base giuridica — Articolo 48 TFUE — Articolo 79, paragrafo 2, lettera b), TFUE)
GU C 112 del 14.4.2014, p. 2–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/2 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 febbraio 2014 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-656/11) (1)
((Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone - Decisione del Consiglio - Scelta della base giuridica - Articolo 48 TFUE - Articolo 79, paragrafo 2, lettera b), TFUE))
2014/C 112/02
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente C. Murrell, successivamente M. Holt, agenti, assistiti da A. Dashwood, QC)
Interveniente a sostegno del ricorrente: Irlanda (rappresentanti: E. Creedon e L. Williams, nonché J. Stanley, agenti, assistiti da N. J. Travers, BL)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente G. Marhic e M. Veiga, successivamente A. De Elera, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e N. Rouam, agenti), Commissione europea (rappresentanti: inizialmente V. Kreuschitz, successivamente S. Pardo Quintillán e J. Enegren, agenti)
Oggetto
Ricorso di annullamento — Decisione del Consiglio, del 16 dicembre 2011, relativa alla posizione che l'Unione europea deve assumere in seno al Comitato misto istituito a norma dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla sostituzione dell'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 341, pag. 1) — Scelta della base giuridica — Articolo 48 TFUE (adozione, nel settore previdenziale e assistenziale, dei provvedimenti necessari alla realizzazione della libera circolazione dei lavoratori) oppure articolo 79, paragrafo 2, lettera b), TFUE (diritti dei cittadini dei paesi terzi regolarmente residenti in uno Stato membro) — Rilievo pratico di tale scelta sui diritti e obblighi del Regno Unito, a causa del protocollo n. 21 sulla posizione di tale Stato e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese. |
3) |
L’Irlanda, la Repubblica francese e la Commissione europea sopportano le proprie spese. |