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Document 62011CA0656

Causa C-656/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 febbraio 2014 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Consiglio dell'Unione europea (Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale — Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone — Decisione del Consiglio — Scelta della base giuridica — Articolo 48 TFUE — Articolo 79, paragrafo 2, lettera b), TFUE)

GU C 112 del 14.4.2014, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/2


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 febbraio 2014 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-656/11) (1)

((Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone - Decisione del Consiglio - Scelta della base giuridica - Articolo 48 TFUE - Articolo 79, paragrafo 2, lettera b), TFUE))

2014/C 112/02

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente C. Murrell, successivamente M. Holt, agenti, assistiti da A. Dashwood, QC)

Interveniente a sostegno del ricorrente: Irlanda (rappresentanti: E. Creedon e L. Williams, nonché J. Stanley, agenti, assistiti da N. J. Travers, BL)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente G. Marhic e M. Veiga, successivamente A. De Elera, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e N. Rouam, agenti), Commissione europea (rappresentanti: inizialmente V. Kreuschitz, successivamente S. Pardo Quintillán e J. Enegren, agenti)

Oggetto

Ricorso di annullamento — Decisione del Consiglio, del 16 dicembre 2011, relativa alla posizione che l'Unione europea deve assumere in seno al Comitato misto istituito a norma dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla sostituzione dell'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 341, pag. 1) — Scelta della base giuridica — Articolo 48 TFUE (adozione, nel settore previdenziale e assistenziale, dei provvedimenti necessari alla realizzazione della libera circolazione dei lavoratori) oppure articolo 79, paragrafo 2, lettera b), TFUE (diritti dei cittadini dei paesi terzi regolarmente residenti in uno Stato membro) — Rilievo pratico di tale scelta sui diritti e obblighi del Regno Unito, a causa del protocollo n. 21 sulla posizione di tale Stato e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.

3)

L’Irlanda, la Repubblica francese e la Commissione europea sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 49 del 18.2.2012.


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