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Document 62014TN0067
Case T-67/14: Action brought on 1 February 2014 — Viraj Profiles v Council
Causa T-67/14: Ricorso proposto l’ 1 febbraio 2014 — Viraj Profiles/Consiglio
Causa T-67/14: Ricorso proposto l’ 1 febbraio 2014 — Viraj Profiles/Consiglio
GU C 112 del 14.4.2014, p. 48–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/48 |
Ricorso proposto l’1 febbraio 2014 — Viraj Profiles/Consiglio
(Causa T-67/14)
2014/C 112/61
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Viraj Profiles Ltd (Maharashtra, India) (rappresentanti: V. Akritidis e Y. Melin, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio, del 5 novembre 2013(GU L 298, p. 1), che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India, nella parte in cui si applica a Viraj Profiles Limited; |
— |
condannare il Consiglio ed ogni eventuale interveniente ammesso nel corso del procedimento a sostegno del Consiglio al pagamento delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla circostanza che il costo di produzione calcolato nel regolamento impugnato sarebbe stato adeguato in maniera manifestamente erronea, in violazione dell’articolo 2, paragrafi 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12 del regolamento di base. Le istituzioni dell’UE avrebbero applicato un adeguamento verso l’alto con un metodo, che se seguito, conduce ad un adeguamento inferiore a quello comunicato dalla Commissione. L’adeguamento, inoltre, comprenderebbe elementi che non dovrebbero essere inclusi nel costo di produzione della ricorrente. Il margine di dumping calcolato in base a tale metodo erroneo violerebbe l’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la constatazione che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione sia causato dalle importazioni indiane sarebbe manifestamente erronea, in quanto essa non considera l’impatto delle importazioni cinesi, che erano la principale fonte di pregiudizio nel periodo considerato e avrebbero interrotto il nesso di causalità tra le importazioni indiane oggetto di dumping e il pregiudizio, e le istituzioni dell’UE non avrebbero svolto alcuna analisi di non imputazione, in violazione dell’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe esaminato l’esattezza e l’adeguatezza degli elementi di prova relativi al nesso di causalità contenuti nella denuncia e atti a giustificare l’apertura dell’inchiesta, in violazione dell’articolo 5, paragrafo 2, 3, e 7 e dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. |