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Document 62012CA0314
Case C-314/12: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 27 March 2014 (request for a preliminary ruling from the Oberster Gerichtshof — Austria) — UPC Telekabel Wien GmbH v Constantin Film Verleih GmbH, Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH (Reference for a preliminary ruling — Approximation of laws — Copyright and related rights — Information society — Directive 2001/29/EC — Website making cinematographic works available to the public without the consent of the holders of a right related to copyright — Article 8(3) — Concept of ‘intermediaries whose services are used by a third party to infringe a copyright or related right’ — Internet service provider — Order addressed to an internet service provider prohibiting it from giving its customers access to a website — Balancing of fundamental rights)
Causa C-314/12: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 marzo (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — UPC Telekabel Wien GmbH/Constantin Film Verleih GmbH, Wega Filmproduktionsgesellschaft GmbH (Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Società dell’informazione — Direttiva 2001/29/CE — Sito Internet che mette opere cinematografiche a disposizione del pubblico senza il consenso dei titolari di un diritto connesso al diritto d’autore — Articolo 8, paragrafo 3 — Nozione di «intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d’autore o un diritto connesso» — Fornitore di accesso a Internet — Provvedimento nei confronti di un fornitore di accesso ad Internet che gli vieta di consentire ai suoi abbonati l’accesso a un sito Internet — Bilanciamento fra diritti fondamentali)
Causa C-314/12: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 marzo (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — UPC Telekabel Wien GmbH/Constantin Film Verleih GmbH, Wega Filmproduktionsgesellschaft GmbH (Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Società dell’informazione — Direttiva 2001/29/CE — Sito Internet che mette opere cinematografiche a disposizione del pubblico senza il consenso dei titolari di un diritto connesso al diritto d’autore — Articolo 8, paragrafo 3 — Nozione di «intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d’autore o un diritto connesso» — Fornitore di accesso a Internet — Provvedimento nei confronti di un fornitore di accesso ad Internet che gli vieta di consentire ai suoi abbonati l’accesso a un sito Internet — Bilanciamento fra diritti fondamentali)
GU C 151 del 19.5.2014, p. 2–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 151/2 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 marzo (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — UPC Telekabel Wien GmbH/Constantin Film Verleih GmbH, Wega Filmproduktionsgesellschaft GmbH
(Causa C-314/12) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Diritto d’autore e diritti connessi - Società dell’informazione - Direttiva 2001/29/CE - Sito Internet che mette opere cinematografiche a disposizione del pubblico senza il consenso dei titolari di un diritto connesso al diritto d’autore - Articolo 8, paragrafo 3 - Nozione di «intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d’autore o un diritto connesso» - Fornitore di accesso a Internet - Provvedimento nei confronti di un fornitore di accesso ad Internet che gli vieta di consentire ai suoi abbonati l’accesso a un sito Internet - Bilanciamento fra diritti fondamentali))
2014/C 151/02
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: UPC Telekabel Wien GmbH
Convenuti: Constantin Film Verleih GmbH, Wega Filmproduktionsgesellschaft GmbH
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof — Interpretazione degli articoli 3, paragrafo 2, e 5, paragrafi 1 e 2, lettera b), nonché 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10) — Sito Internet che consente il download illegale di film — Diritto del titolare del diritto d'autore di uno di tali film di chiedere a un fornitore di accesso a Internet di bloccare l'accesso dei suoi clienti a detto specifico sito — Realizzabilità e proporzionalità delle misure di blocco
Dispositivo
1) |
L’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che un soggetto che metta a disposizione del pubblico su un sito Internet materiali protetti senza l’accordo del titolare dei diritti, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva, utilizza i servizi del fornitore di accesso ad Internet dei soggetti che consultano tali materiali, il quale deve essere considerato un intermediario ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29. |
2) |
I diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell’Unione devono essere interpretati nel senso che non ostano a che sia vietato, con un’ingiunzione pronunciata da un giudice, a un fornitore di accesso ad Internet di concedere ai suoi abbonati l’accesso ad un sito Internet che metta in rete materiali protetti senza il consenso dei titolari dei diritti, qualora tale ingiunzione non specifichi quali misure tale fornitore d’accesso deve adottare e quest’ultimo possa evitare sanzioni per la violazione di tale ingiunzione dimostrando di avere adottato tutte le misure ragionevoli, a condizione tuttavia che, da un lato, le misure adottate non privino inutilmente gli utenti di Internet della possibilità di accedere in modo lecito alle informazioni disponibili e, dall’altro, che tali misure abbiano l’effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e di scoraggiare seriamente gli utenti di Internet che ricorrono ai servizi del destinatario di questa stessa ingiunzione dal consultare tali materiali messi a loro disposizione in violazione del diritto di proprietà intellettuale, circostanza che spetta alle autorità e ai giudici nazionali verificare. |