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Document 62013CA0322
Case C-322/13: Judgment of the Court (Second Chamber) of 27 March 2014 (request for a preliminary ruling from the Landesgericht Bozen — Italy) — Ulrike Elfriede Grauel Rüffer v Katerina Pokorná (Citizenship of the Union — Principle of non-discrimination — Language rules applicable to civil proceedings)
Causa C-322/13: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 27 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Bozen) — Ulrike Elfriede Grauel Rüffer/Katerina Pokorná (Cittadinanza dell’Unione — Principio di non discriminazione — Regime linguistico applicabile ai processi civili)
Causa C-322/13: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 27 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Bozen) — Ulrike Elfriede Grauel Rüffer/Katerina Pokorná (Cittadinanza dell’Unione — Principio di non discriminazione — Regime linguistico applicabile ai processi civili)
GU C 151 del 19.5.2014, p. 8–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 151/8 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 27 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Bozen) — Ulrike Elfriede Grauel Rüffer/Katerina Pokorná
(Causa C-322/13) (1)
((Cittadinanza dell’Unione - Principio di non discriminazione - Regime linguistico applicabile ai processi civili))
2014/C 151/10
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesgericht Bozen
Parti
Ricorrente: Ulrike Elfriede Grauel Rüffer
Convenuta: Katerina Pokorná
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Bolzano/Landesgericht Bozen — Interpretazione degli articoli 18 e 21 TFUE — Non discriminazione e cittadinanza dell’Unione — Regime linguistico applicabile ai processi civili — Deroga a favore dei cittadini nazionali — Estensione di detta deroga ai cittadini dell’Unione europea che si trovino nelle medesime condizioni di quelli nazionali
Dispositivo
Gli articoli 18 TFUE e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che riconosce il diritto di utilizzare, nei processi civili pendenti dinanzi ai giudici di uno Stato membro che abbiano sede in un determinato ente locale di tale Stato, una lingua diversa dalla lingua ufficiale di detto Stato solo ai cittadini di quest’ultimo che siano residenti in questo stesso ente locale.