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Document 62014CN0080

Causa C-80/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) il 14 febbraio 2014 — Union of Shop, Distributive and Allied Workers (USDAW), sig.ra B. Wilson v WW Realisation 1 Ltd (in liquidation), Ethel Austin Ltd, Secretary of State for Business, Innovation and Skills

GU C 151 del 19.5.2014, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 151/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) il 14 febbraio 2014 — Union of Shop, Distributive and Allied Workers (USDAW), sig.ra B. Wilson v WW Realisation 1 Ltd (in liquidation), Ethel Austin Ltd, Secretary of State for Business, Innovation and Skills

(Causa C-80/14)

2014/C 151/13

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Ricorrente: Union of Shop, Distributive and Allied Workers (USDAW), sig.ra B. Wilson

Convenuto: WW Realisation 1 Ltd (in liquidazione), Ethel Austin Ltd, Secretary of State for Business, Innovation and Skills

Questioni pregiudiziali

1)

(a)

se la frase «almeno pari a 20» di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 98/59/CE, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (1), si riferisca al numero di licenziamenti effettuati in un periodo di 90 giorni, prendendo in considerazione tutti gli stabilimenti in cui hanno luogo i licenziamenti, o se si riferisca invece al numero di licenziamenti effettuati in ciascun singolo stabilimento.

(b)

Nel caso in cui l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto (ii), si riferisca al numero di licenziamenti in ciascun singolo stabilimento, quale sia il significato del termine «stabilimento». In particolare, se si debba intendere per «stabilimento» l’intera impresa commerciale interessata, quale unica unità produttiva, o quella parte dell’impresa in cui si prevede di effettuare licenziamenti, piuttosto che l'unità alla quale sono addetti i lavoratori per lo svolgimento delle loro mansioni, ad esempio ciascun singolo negozio.

2)

Qualora un lavoratore agisca contro un datore di lavoro privato per ottenere un’indennità di tutela, se lo Stato membro possa invocare o fondarsi sul fatto che dalla direttiva non derivano diritti aventi effetto diretto nei confronti del datore di lavoro allorché:

(i)

il datore di lavoro privato, ove lo Stato membro avesse attuato correttamente la direttiva, sarebbe stato responsabile del pagamento delle indennità di tutela al lavoratore per essere venuto meno all’obbligo di consultazione previsto dalla direttiva; nonché,

(ii)

nello stato di insolvenza del datore di lavoro, qualora fosse riconosciuta un’indennità di tutela a carico del datore di lavoro privato e quest’ultimo non la versasse, in caso di richiesta nei confronti dello Stato membro, quest’ultimo sarebbe esso stesso responsabile del pagamento al lavoratore di qualunque indennità di tutela di tal genere, in forza della normativa interna di attuazione della direttiva 2008/94/CE del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro (2), fermi restando i limiti della responsabilità imposta all’organismo di garanzia dello Stato membro ai sensi dell'art. 4 della predetta direttiva.


(1)  GU L 225, pag. 16.

(2)  GU L 283, pag. 36.


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