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Document 62012TA0133

Causa T-133/12: Sentenza del Tribunale del 2 aprile 2014 — Ben Ali/Consiglio ( «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia — Congelamento di capitali — Base giuridica — Diritto di proprietà — Articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali — Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento — Responsabilità extracontrattuale — Assenza di danno materiale» )

GU C 151 del 19.5.2014, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 151/18


Sentenza del Tribunale del 2 aprile 2014 — Ben Ali/Consiglio

(Causa T-133/12) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia - Congelamento di capitali - Base giuridica - Diritto di proprietà - Articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali - Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento - Responsabilità extracontrattuale - Assenza di danno materiale»))

2014/C 151/23

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali (Saint-Étienne-du-Rouvray, Francia) (rappresentante: A. de Saint Remy, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: G. Étienne e S. Kyriakopolou, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: É. Cujo e M. Konstantinidis, agenti)

Oggetto

Da un lato, una domanda di annullamento della decisione 2012/50/PESC del Consiglio, del 27 gennaio 2012, che modifica la decisione 2011/72 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 27, p. 11), nella parte in cui tale decisione riguarda il ricorrente e dall’altro, una domanda di risarcimento del danno

Dispositivo

1)

L’allegato alla decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia, come modificata dalla decisione di esecuzione 2011/79/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2011, che attua la decisione 2011/72,è annullato nella parte in cui tale allegato è stato prorogato dalla decisione 2012/50/PESC del Consiglio, del 27 gennaio 2012, che modifica la decisione 2011/72, e menziona il nome del sig. Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali.

2)

Gli effetti dell’allegato alla decisione 2011/72, come modificato dalla decisione di esecuzione 2011/79 e prorogato dalla decisione 2012/50, nei confronti del sig. Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali, sono mantenuti fino allo scadere del termine di impugnazione della presente sentenza o, qualora un’impugnazione sia proposta entro tale termine, fino al rigetto di quest’ultima.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, anche le spese sostenute dal sig. Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali.

5)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 165, del 9.6.2012.


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