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Document 62014TN0193
Case T-193/14: Action brought on 21 March 2014 — Cristiano di Thiene v OHIM — Nautica Apparel (AERONAUTICA)
Causa T-193/14: Ricorso proposto il 21 marzo 2014 — Cristiano di Thiene/UAMI — Nautica Apparel (AERONAUTICA)
Causa T-193/14: Ricorso proposto il 21 marzo 2014 — Cristiano di Thiene/UAMI — Nautica Apparel (AERONAUTICA)
GU C 151 del 19.5.2014, p. 32–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 151/32 |
Ricorso proposto il 21 marzo 2014 — Cristiano di Thiene/UAMI — Nautica Apparel (AERONAUTICA)
(Causa T-193/14)
2014/C 151/41
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Cristiano di Thiene SpA (Thiene, Italia) (rappresentanti: F. Fischetti e F. Celluprica, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nautica Apparel, Inc. (New York, Stati Uniti)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 10 gennaio 2014 resa nel procedimento R 96/2013-4. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «AERONAUTICA» per prodotti e servizi delle classi 9, 18, 20, 25, 35, 42 e 43 — Domanda di marchio comunitario n. 7 508 237.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: varie registrazioni anteriori, nella Comunità e nel Regno Unito, dei marchi denominativi «NAUTICA» e «NAUTICA BLUE» per prodotti e servizi delle classi 8, 9, 18, 20, 25, 27 e 35.
Decisione della divisione d’opposizione: il parziale accoglimento dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: il rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario (RMC).