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Document 62009FA0059(01)
Case F-59/09 RENV: Judgment of the Civil Service Tribunal (1st Chamber) of 18 November 2014 — De Nicola v EIB (Civil Service — Referral back to the Tribunal after setting aside — EIB staff — Annual appraisal — Internal rules — Appeals procedure — Right to be heard — Infringement by the Appeals Committee — Unlawful nature of the decision of the Appeals Committee — Psychological harassment — No need to adjudicate on the claim for damages)
Causa F-59/09 RENV: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 18 novembre 2014 — De Nicola/BEI (Funzione pubblica – Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento – Personale della BEI – Valutazione annuale – Regolamentazione interna – Procedimento di ricorso – Diritto al contraddittorio – Violazione da parte del comitato per i ricorsi – Illegittimità della decisione del comitato per i ricorsi – Molestie psicologiche – Non luogo a statuire sulle domande risarcitorie)
Causa F-59/09 RENV: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 18 novembre 2014 — De Nicola/BEI (Funzione pubblica – Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento – Personale della BEI – Valutazione annuale – Regolamentazione interna – Procedimento di ricorso – Diritto al contraddittorio – Violazione da parte del comitato per i ricorsi – Illegittimità della decisione del comitato per i ricorsi – Molestie psicologiche – Non luogo a statuire sulle domande risarcitorie)
GU C 16 del 19.1.2015, p. 48–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 16/48 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 18 novembre 2014 — De Nicola/BEI
(Causa F-59/09 RENV) (1)
(Funzione pubblica - Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento - Personale della BEI - Valutazione annuale - Regolamentazione interna - Procedimento di ricorso - Diritto al contraddittorio - Violazione da parte del comitato per i ricorsi - Illegittimità della decisione del comitato per i ricorsi - Molestie psicologiche - Non luogo a statuire sulle domande risarcitorie)
(2015/C 016/71)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: L. Isola, avvocato)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentanti: T. Gilliams e G. Nuvoli, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)
Oggetto
Da un lato, l’annullamento delle decisioni sulle promozioni del 29 aprile 2008, che non includono il nome del ricorrente, nonché della valutazione del ricorrente per l’anno 2007. Dall’altro, l’annullamento della decisione del Comitato d’appello di restare in carica nonostante una domanda di ricusazione. Infine, l’accertamento del fatto che il ricorrente è vittima di molestie psicologiche, nonché la condanna della convenuta a cessare le molestie e a risarcire i danni morali e materiali.
Dispositivo
1) |
La decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti del 14 novembre 2008 è annullata. |
2) |
Non vi è luogo a statuire sulle domande volte al risarcimento dei danni lamentati a titolo delle molestie psicologiche. |
3) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
4) |
La Banca europea per gli investimenti sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. De Nicola nelle cause F-59/09, T-264/11 P e F-59/09 RENV. |