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Document 62013CA0315
Case C-315/13: Judgment of the Court (Third Chamber) of 3 December 2014 (request for a preliminary ruling from the Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen — Belgium) — Criminal proceedings against Edgard Jan De Clercq and Others (Reference for a preliminary ruling — Freedom to provide services — Articles 56 TFEU and 57 TFEU — Directive 96/71/EC — Article 3(1) and (10) — Directive 2006/123/EC — Article 19 — National legislation requiring the person to whom posted employees or trainees are deployed to declare those who are unable to submit the acknowledgement of receipt of the declaration which should have been made to the host Member State by their employer established in another Member State — Criminal penalty)
Causa C-315/13: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 dicembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen — Belgio) — Procedimento penale a carico di Edgard Jan De Clercq e a. (Rinvio pregiudiziale — Libera prestazione dei servizi — Articoli 56 TFUE e 57 TFUE — Direttiva 96/71/CE — Articolo 3, paragrafi 1 e 10 — Direttiva 2006/123/CE — Articolo 19 — Normativa nazionale che impone alla persona presso la quale sono impiegati lavoratori dipendenti o tirocinanti distaccati di dichiarare coloro che non possono produrre l’avviso di ricevimento della dichiarazione che avrebbe dovuto essere presentata presso lo Stato membro ospitante dal loro datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro — Sanzione penale)
Causa C-315/13: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 dicembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen — Belgio) — Procedimento penale a carico di Edgard Jan De Clercq e a. (Rinvio pregiudiziale — Libera prestazione dei servizi — Articoli 56 TFUE e 57 TFUE — Direttiva 96/71/CE — Articolo 3, paragrafi 1 e 10 — Direttiva 2006/123/CE — Articolo 19 — Normativa nazionale che impone alla persona presso la quale sono impiegati lavoratori dipendenti o tirocinanti distaccati di dichiarare coloro che non possono produrre l’avviso di ricevimento della dichiarazione che avrebbe dovuto essere presentata presso lo Stato membro ospitante dal loro datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro — Sanzione penale)
GU C 46 del 9.2.2015, p. 10–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 46/10 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 dicembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen — Belgio) — Procedimento penale a carico di Edgard Jan De Clercq e a.
(Causa C-315/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Libera prestazione dei servizi - Articoli 56 TFUE e 57 TFUE - Direttiva 96/71/CE - Articolo 3, paragrafi 1 e 10 - Direttiva 2006/123/CE - Articolo 19 - Normativa nazionale che impone alla persona presso la quale sono impiegati lavoratori dipendenti o tirocinanti distaccati di dichiarare coloro che non possono produrre l’avviso di ricevimento della dichiarazione che avrebbe dovuto essere presentata presso lo Stato membro ospitante dal loro datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro - Sanzione penale))
(2015/C 046/12)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen
Imputati nella causa principale
Edgard Jan De Clercq, Emiel Amede Rosa De Clercq, Nancy Genevieve Wilhelmina Rottiers, Ermelinda Jozef Martha Tampère, Thermotec NV
Dispositivo
Gli articoli 56 TFUE e 57 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella in esame nel procedimento principale, in forza della quale il destinatario di servizi realizzati dai lavoratori dipendenti distaccati di un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro è tenuto a dichiarare alle autorità competenti, prima dell’inizio dell’impiego di tali lavoratori, i dati identificativi di questi ultimi qualora essi non siano in grado di fornire la prova della dichiarazione che il loro datore di lavoro avrebbe dovuto presentare presso le autorità competenti di tale Stato membro ospitante prima dell’inizio della prestazione di cui trattasi, poiché una siffatta normativa può essere giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, come la tutela dei lavoratori o la lotta alla frode sociale, a condizione che venga provato che essa è atta a garantire il conseguimento del o degli obiettivi legittimi perseguiti e che essa non vada oltre quanto necessario per conseguirli, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.