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Document 62014TN0787

Causa T-787/14 P: Impugnazione proposta il 28 novembre 2014 dalla Banca centrale europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 18 settembre 2014 , causa F-26/12, Cerafogli/BCE

GU C 46 del 9.2.2015, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 46/56


Impugnazione proposta il 28 novembre 2014 dalla Banca centrale europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 18 settembre 2014, causa F-26/12, Cerafogli/BCE

(Causa T-787/14 P)

(2015/C 046/72)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Banca centrale europea (rappresentanti: E. Carlini e M. López Torres, agenti, assistiti dall’avv. B. Wägenbaur)

Controinteressata nel procedimento: Maria Concetta Cerafogli (Roma, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del 18 settembre 2014, nella causa F-26/12, Cerafogli/BCE;

accogliere i motivi presentati dalla ricorrente in primo grado; e

disporre che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’errato richiamo della sentenza Grolsh in controversie riguardanti il personale, interpretando così in maniera errata la portata del principio della tutela giurisdizionale effettiva, alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, e vertente sulla carenza di motivazione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla mancata considerazione dei diritti di difesa dell’istituzione, violando lo scopo della procedura precontenziosa, sulla mancata considerazione di fatti rilevanti e sull’errata interpretazione del principio della certezza del diritto.

3.

Terzo motivo, vertente sull’erroneità delle conclusioni tratte dalla natura di un’eccezione di illegittimità, su un’errata interpretazione dell’articolo 277 TFUE e del principio della certezza del diritto.

4.

Quarto motivo, vertente sull’errata interpretazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva, sulla mancata considerazione delle circostanze di fatto della presente controversia, e sulla violazione del principio di proporzionalità.


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