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Document 62014CB0507

Causa C-507/14: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça — Portogallo) — P/M (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Assenza di ragionevole dubbio — Competenza giurisdizionale in materia civile — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Articolo 16, paragrafo 1, lettera a) — Determinazione della data in cui un giudice è adito — Domanda di sospensione del procedimento — Irrilevanza)

GU C 320 del 28.9.2015, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 320/12


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça — Portogallo) — P/M

(Causa C-507/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Assenza di ragionevole dubbio - Competenza giurisdizionale in materia civile - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Articolo 16, paragrafo 1, lettera a) - Determinazione della data in cui un giudice è adito - Domanda di sospensione del procedimento - Irrilevanza))

(2015/C 320/16)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal de Justiça

Parti

Ricorrente: P

Convenuta: M

Dispositivo

L’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, dev’essere interpretato nel senso che un giudice si considera adito nella data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso lo stesso giudice, anche qualora il procedimento sia stato nel frattempo sospeso su iniziativa del richiedente che l’ha proposto, senza che detto procedimento sia stato notificato alla parte convenuta né che quest’ultimo ne abbia avuto conoscenza o vi sia in alcun modo intervenuto, purché il richiedente non abbia in seguito omesso di adottare le misure che aveva il dovere di adottare affinché l’atto fosse notificato o comunicato alla parte convenuta.


(1)  GU C 65 del 23.2.2015.


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