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Document 62015CN0355

Causa C-355/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 13 luglio 2015 — Consorzio di imprese Technische Gebäudebetreuung GesmbH e Caverion Österreich GmbH

GU C 320 del 28.9.2015, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 320/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 13 luglio 2015 — Consorzio di imprese Technische Gebäudebetreuung GesmbH e Caverion Österreich GmbH

(Causa C-355/15)

(2015/C 320/24)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Consorzio di imprese Technische Gebäudebetreuung GesmbH e Caverion Österreich GmbH

Intervenienti: Universität für Bodenkultur di Vienna, VAMED Management und Service GmbH & Co KG con sede in Vienna

Questioni pregiudiziali

1.

Se l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (1), nel testo modificato dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici (2) (in prosieguo: la «direttiva 89/665»), alla luce dei principi espressi nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 4 luglio 2013, C-100/12 (3), Fastweb SpA, debba essere interpretato nel senso che l’esperibilità delle procedure di ricorso avverso la decisione di aggiudicazione (decisione sulla stipula di un accordo quadro) nonché avverso la conclusione del contratto (inclusa la concessione del risarcimento del danno richiesto a termini dell’articolo 2, paragrafo 7, della direttiva) possa essere negata ad un offerente la cui offerta sia stata esclusa, con provvedimento definitivo, dall’ente aggiudicatore e che pertanto non costituisca un offerente interessato ai sensi dell’articolo 2 bis della direttiva 89/665, anche nel caso in cui solo due offerenti abbiano presentato le rispettive offerte e quella dell’aggiudicatario, in base agli argomenti dedotti dall’offerente non interessato, sarebbe dovuta essere parimenti esclusa.

In caso di soluzione negativa della questione sub 1):

2.

Se l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665, alla luce dei principi enunciati nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 4 luglio 2013, C-100/12, Fastweb SpA, debba essere interpretato nel senso che sia necessario garantire all’offerente non interessato (ai sensi dell’articolo 2 bis della direttiva) l’esperibilità delle procedure di ricorso esclusivamente nel caso in cui:

a)

dagli atti della procedura di ricorso risulti manifestamente l’irregolarità dell’offerta dell’aggiudicatario, e

b)

l’irregolarità dell’offerta dell’aggiudicatario emerga per analoghi motivi.


(1)  GU L 395, pag. 33.

(2)  GU L 335, pag. 31.

(3)  ECLI:EU:C:2013:448.


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