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Document 62014TB0724

Causa T-724/14: Ordinanza del Tribunale del 22 luglio 2015 — European Children’s Fashion Association e Instituto de Economía Pública/Commissione ed EACEA («Ricorso di annullamento — Clausola compromissoria — Programma d’azione “Lifelong Learning (2007-2013)” — Progetto “Brand & Merchandising manager for SMEs in the childrens’ product sector” — Avviso di preinformazione — Nota di addebito — Identificazione del convenuto — Irricevibilità parziale»)

GU C 320 del 28.9.2015, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 320/28


Ordinanza del Tribunale del 22 luglio 2015 — European Children’s Fashion Association e Instituto de Economía Pública/Commissione ed EACEA

(Causa T-724/14) (1)

((«Ricorso di annullamento - Clausola compromissoria - Programma d’azione “Lifelong Learning (2007-2013)” - Progetto “Brand & Merchandising manager for SMEs in the childrens’ product sector” - Avviso di preinformazione - Nota di addebito - Identificazione del convenuto - Irricevibilità parziale»))

(2015/C 320/44)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: European Children’s Fashion Association (Valencia, Spagna); e Instituto de Economía Pública, SL (Valencia) (rappresentante: A. Haegeman, avvocato)

Convenute: Commissione europea (rappresentanti: S. Delaude e S. Lejeune, agenti); e Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) (rappresentanti: H. Monet e A. Jaume, agenti)

Oggetto

In via principale, domanda basata sull’articolo 272 TFUE, diretta a far dichiarare infondata la domanda dell’EACEA intesa a ottenere il rimborso delle sovvenzioni versate alla prima ricorrente a titolo della convenzione conclusa per la realizzazione del progetto «Brand & Merchandising manager for SMEs in the childrens’ product sector», e, in subordine, domanda diretta all’annullamento, da un lato, dell’avviso di preinformazione dell’EACEA del 1o agosto 2014, che informa la prima ricorrente del suo obbligo di rimborso della somma di EUR 82  378,81 a seguito dell’audit relativo a detto progetto e, dall’altro, della nota di addebito n. 3241401420, emessa dall’EACEA il 5 agosto 2014, ai fini del rimborso di detta somma.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile, nella parte in cui è diretto contro la Commissione europea.

2)

La European Children’s Fashion Association e l’Instituto de Economía Pública, SL sono condannati alle spese del giudizio.


(1)  GU C 7 del 12.1.2015.


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