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Document 62015TN0462

Causa T-462/15: Ricorso proposto l’11 agosto 2015 — Asia Leader International (Cambodia)/Commissione

GU C 320 del 28.9.2015, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 320/49


Ricorso proposto l’11 agosto 2015 — Asia Leader International (Cambodia)/Commissione

(Causa T-462/15)

(2015/C 320/67)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Asia Leader International (Cambodia) Co. Ltd (Tai Seng SEZ, Cambogia) (rappresentanti: R. MacLean, solicitor, e A. Bochon, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile;

annullare gli articoli 1, paragrafo 1, e 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/776 della Commissione, del 18 maggio 2015, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine (GU L 122, pag. 4), per la parte riguardante la ricorrente;

condannare la Commissione a rifondere le spese sostenute dalla ricorrente nonché a sopportare le proprie spese; e

condannare qualsiasi interveniente nel presente procedimento a rifondere le spese sostenute dalla ricorrente per tale intervento nonché a sopportare le proprie spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (versione codificata), dovuta a un errore manifesto di valutazione, di diritto e di fatto, da parte della Commissione, relativamente alla sussistenza di un’elusione e alla natura dei dati disponibili.

La ricorrente sostiene che la Commissione non dispone di elementi di prova a sostegno della conclusione che i telai in questione siano originari della Cina.

La ricorrente afferma che, al contrario, tutti gli elementi di prova da essa prodotti confermano l’ipotesi che i telai delle biciclette in questione siano originari del Vietnam.

Infine, secondo la ricorrente, la Commissione non è legittimata né in base al regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio né in base alla giurisprudenza della Corte a concludere semplicemente, per difetto, che la ricorrente esercitava un’attività di trasbordo del prodotto interessato dalla Cina.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (versione codificata), dovuta a un errore manifesto di valutazione, di diritto e di fatto, da parte della Commissione, relativamente allo svolgimento di operazioni di assemblaggio da parte della ricorrente e alla violazione dell’obbligo di diligenza.

La ricorrente sostiene che la Commissione era tenuta a utilizzare le informazioni e i dati effettivi, forniti dalla ricorrente, come base per valutare la sua situazione. Secondo la ricorrente, l’uso, a tal fine, di parametri provenienti da terzi non è pertanto consentito quando per i dati effettivi viene fornita una spiegazione ragionevole e giustificata.

La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione è incorsa in un’ulteriore violazione dell’obbligo di valutare correttamente i costi di produzione della ricorrente quando ha riclassificato le parti utilizzate per effettuare la prima vendita della ricorrente nel mercato dell’Unione europea come originarie della Cina, sebbene fossero originarie del Vietnam. Così facendo, la Commissione ha asseritamente violato anche l’obbligo di diligenza.

Inoltre, afferma la ricorrente, la Commissione non ha calcolato correttamente i costi energetici e di locazione utilizzando in modo errato diversi fattori nella ripartizione di tali rispettivi costi. È stato asseritamente effettuato lo stesso errore di calcolo quando la Commissione ha calcolato che la società operava al 13 % della sua capacità produttiva durante il periodo pertinente.

Infine, secondo la ricorrente, la Commissione ha rifiutato di riconoscere i costi di ammortamento per le immobilizzazioni, sebbene la ricorrente avesse fornito elementi di prova a dimostrazione del fatto che l’azionista della società era stato rimborsato dalla ricorrente.

3.

Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha omesso di attribuire la dovuta importanza alle informazioni e ai dati presentati dalla ricorrente in risposta alle informazioni finali, in violazione dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (versione codificata).

La ricorrente sostiene che il rigetto integrale, da parte della Commissione, di tutte le informazioni aggiuntive fornite dalla ricorrente dimostra che a tali a informazioni non è stata attribuita la dovuta importanza come sarebbe stato necessario.

Secondo la ricorrente, le informazioni e le prove aggiuntive da essa fornite per contestare la conclusione della Commissione relativa al trasbordo provenivano da varie fonti indipendenti.

Infine, afferma la ricorrente, non disponendo di prove o indizi del fatto che i telai erano originari della Cina, la Commissione avrebbe dovuto concludere che la forza probatoria dei dati disponibili indicava l’origine vietnamita dei telai.


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