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Document 62015TN0462
Case T-462/15: Action brought on 11 August 2015 — Asia Leader International (Cambodia) v Commission
Causa T-462/15: Ricorso proposto l’11 agosto 2015 — Asia Leader International (Cambodia)/Commissione
Causa T-462/15: Ricorso proposto l’11 agosto 2015 — Asia Leader International (Cambodia)/Commissione
GU C 320 del 28.9.2015, p. 49–50
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 320/49 |
Ricorso proposto l’11 agosto 2015 — Asia Leader International (Cambodia)/Commissione
(Causa T-462/15)
(2015/C 320/67)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Asia Leader International (Cambodia) Co. Ltd (Tai Seng SEZ, Cambogia) (rappresentanti: R. MacLean, solicitor, e A. Bochon, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare il ricorso ricevibile; |
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annullare gli articoli 1, paragrafo 1, e 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/776 della Commissione, del 18 maggio 2015, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine (GU L 122, pag. 4), per la parte riguardante la ricorrente; |
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condannare la Commissione a rifondere le spese sostenute dalla ricorrente nonché a sopportare le proprie spese; e |
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condannare qualsiasi interveniente nel presente procedimento a rifondere le spese sostenute dalla ricorrente per tale intervento nonché a sopportare le proprie spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (versione codificata), dovuta a un errore manifesto di valutazione, di diritto e di fatto, da parte della Commissione, relativamente alla sussistenza di un’elusione e alla natura dei dati disponibili.
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (versione codificata), dovuta a un errore manifesto di valutazione, di diritto e di fatto, da parte della Commissione, relativamente allo svolgimento di operazioni di assemblaggio da parte della ricorrente e alla violazione dell’obbligo di diligenza.
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha omesso di attribuire la dovuta importanza alle informazioni e ai dati presentati dalla ricorrente in risposta alle informazioni finali, in violazione dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (versione codificata).
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