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Document 62015CB0463
Case C-463/15 PPU: Order of the Court of 25 September 2015 (request for a preliminary ruling from the Rechtbank Amsterdam — Netherlands) — Openbaar Ministerie v A. (Reference for a preliminary ruling — Urgent preliminary-ruling procedure — Article 99 of the Rules of Procedure of the Court of Justice — Police and judicial cooperation in criminal matters — Framework Decision 2002/584/JHA — European arrest warrant — Article 2(4) and Article 4.1 — Conditions of execution — National criminal law making the execution of a European arrest warrant subject to, in addition to double criminality, the condition that the criminal act is punishable by a custodial sentence or a detention order for a maximum period of at least 12 months under the law of the executing Member State)
Causa C-463/15 PPU: Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) del 25 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Openbaar Ministerie/A.Error! Reference source not found. (Rinvio pregiudiziale — Procedimento pregiudiziale d’urgenza — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Mandato d’arresto europeo — Articoli 2, paragrafo 4, e 4, punto 1 — Condizioni di esecuzione — Diritto penale nazionale che subordina l’esecuzione di un mandato di arresto europeo, oltre che alla doppia incriminazione, alla condizione che il fatto incriminato sia punito con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione)
Causa C-463/15 PPU: Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) del 25 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Openbaar Ministerie/A.Error! Reference source not found. (Rinvio pregiudiziale — Procedimento pregiudiziale d’urgenza — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Mandato d’arresto europeo — Articoli 2, paragrafo 4, e 4, punto 1 — Condizioni di esecuzione — Diritto penale nazionale che subordina l’esecuzione di un mandato di arresto europeo, oltre che alla doppia incriminazione, alla condizione che il fatto incriminato sia punito con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione)
GU C 38 del 1.2.2016, p. 20–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 38/20 |
Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) del 25 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Openbaar Ministerie/A.Error! Reference source not found.
(Causa C-463/15 PPU) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/GAI - Mandato d’arresto europeo - Articoli 2, paragrafo 4, e 4, punto 1 - Condizioni di esecuzione - Diritto penale nazionale che subordina l’esecuzione di un mandato di arresto europeo, oltre che alla doppia incriminazione, alla condizione che il fatto incriminato sia punito con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione))
(2016/C 038/29)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Amsterdam
Parti
Ricorrente: Openbaar Ministerie
Convenuto: A.
Dispositivo
Gli articoli 2, paragrafo 4, e 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che la consegna sulla base di un mandato d’arresto europeo sia subordinata, nello Stato membro di esecuzione, non solo alla condizione che il fatto per il quale tale mandato d’arresto è stato emesso costituisca reato ai sensi della legge di tale Stato membro, ma anche alla condizione che esso sia punibile, ai sensi della stessa legge, con una pena privativa della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi.