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Document 62015CB0463

Causa C-463/15 PPU: Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) del 25 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Openbaar Ministerie/A.Error! Reference source not found. (Rinvio pregiudiziale — Procedimento pregiudiziale d’urgenza — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Mandato d’arresto europeo — Articoli 2, paragrafo 4, e 4, punto 1 — Condizioni di esecuzione — Diritto penale nazionale che subordina l’esecuzione di un mandato di arresto europeo, oltre che alla doppia incriminazione, alla condizione che il fatto incriminato sia punito con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione)

GU C 38 del 1.2.2016, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/20


Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) del 25 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Openbaar Ministerie/A.Error! Reference source not found.

(Causa C-463/15 PPU) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/GAI - Mandato d’arresto europeo - Articoli 2, paragrafo 4, e 4, punto 1 - Condizioni di esecuzione - Diritto penale nazionale che subordina l’esecuzione di un mandato di arresto europeo, oltre che alla doppia incriminazione, alla condizione che il fatto incriminato sia punito con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione))

(2016/C 038/29)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parti

Ricorrente: Openbaar Ministerie

Convenuto: A.

Dispositivo

Gli articoli 2, paragrafo 4, e 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che la consegna sulla base di un mandato d’arresto europeo sia subordinata, nello Stato membro di esecuzione, non solo alla condizione che il fatto per il quale tale mandato d’arresto è stato emesso costituisca reato ai sensi della legge di tale Stato membro, ma anche alla condizione che esso sia punibile, ai sensi della stessa legge, con una pena privativa della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi.


(1)  GU C 363 del 3.11.2015.


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