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Document 62015TN0671

Causa T-671/15: Ricorso proposto il 23 novembre 2015 — E-Control/ACER

GU C 38 del 1.2.2016, p. 64–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/64


Ricorso proposto il 23 novembre 2015 — E-Control/ACER

(Causa T-671/15)

(2016/C 038/87)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) (Vienna, Austria) (rappresentante: F. Schuhmacher, avvocato)

Convenuta: Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il parere dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia n. 09/2015 del 23 settembre 2015 sulla conformità delle decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione che approvano i metodi di assegnazione della capacità di trasporto transfrontaliero nella regione dell’Europa centrale ed orientale al regolamento (CE) n. 714/2009 ed agli orientamenti in materia di gestione e assegnazione della capacità disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra sistemi nazionali di cui all’Allegato I dello stesso regolamento; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul mancato rispetto dei requisiti processuali e, in particolare, sulla mancanza di norme processuali, sulla violazione del diritto di accesso al fascicolo e del diritto ad essere sentiti, nonché sulla mancanza di una idonea giustificazione.

2.

Secondo motivo, vertente sul difetto di base giuridica delle misure proposte, in quanto l’ACER non ha seguito la procedura di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 713/2009, basando invece il proprio parere sull’articolo 7, paragrafo 4, del medesimo regolamento, eccedendo in tal modo la competenza prevista da tale ultima disposizione ed agendo ultra vires.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del regolamento (CE) n. 714/2009, in quanto la conclusione dell’ACER secondo la quale esisterebbe una congestione strutturale sul confine tra Austria e Germania non è suffragata da elementi di fatto ed è incompatibile con la definizione di congestione. Inoltre, il parere è sprovvisto di una valutazione di impatto e di una analisi approfondita delle soluzioni alternative. Infine, la procedura di assegnazione di capacità prevista dal parere non costituisce un rimedio né adeguato né proporzionato ai problemi individuati nel medesimo parere.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del regolamento (UE) n. 1222/2015 della Commissione, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione, nella misura in cui il parere non prende in considerazione gli elementi vincolanti ed i requisiti procedurali contenuti in tali orientamenti, i quali sono entrati in vigore prima dell’adozione del parere.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione degli articoli 101 e 102 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in quanto il parere viola i principi fondamentali del mercato interno europeo dell’energia laddove ordina alle autorità nazionali di regolamentazione ed ai gestori del sistema di trasmissione (GST) di dividere artificialmente il mercato integrato dell’elettricità tra Austria e Germania.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione degli articoli 34 e 35 TFUE, in quanto le misure normative impongono barriere artificiali al commercio tra Stati membri e contrastano con il principio fondamentale della libertà di circolazione delle merci, così come previsto dagli articoli 34 e 35 TFUE.


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