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Document 62016TN0167

Causa T-167/16: Ricorso proposto il 19 aprile 2016 – Polonia/Commissione

GU C 243 del 4.7.2016, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 243/34


Ricorso proposto il 19 aprile 2016 – Polonia/Commissione

(Causa T-167/16)

(2016/C 243/37)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione (UE) 2016/180 della Commissione, del 9 febbraio 2016, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri, per quanto riguarda le voci relative a Estonia, Lituania e Polonia (GU L 35, pag. 12), nella parte in cui con essa il Gmina (comune di) Czyże, la parte restante del Gmina Zabłudow nonché il Gmina Hajnówka con la città di Hajnówka sono compresi nella parte II dell’allegato alla decisione di esecuzione 2014/709/UE;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo: violazione del principio di proporzionalità per inosservanza del requisito della necessità delle misure impugnate per il raggiungimento degli scopi prefissi, inosservanza del requisito dell’idoneità delle misure impugnate al raggiungimento degli scopi prefissi e inosservanza del requisito della proporzionalità stricto sensu delle misure impugnate.

2.

Secondo motivo: violazione delle formalità sostanziali disposte nel regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55, pag. 13), e nel regolamento del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

3.

Terzo motivo: violazione dell’obbligo di motivazione della decisione impugnata.


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