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Document 62012TA0143

Causa T-143/12: Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2016 — Germania/Commissione («Aiuti di Stato — Settore postale — Finanziamento dei costi supplementari salariali e sociali riguardanti una parte del personale della Deutsche Post mediante sovvenzioni e introiti svincolati dalla remunerazione dei servizi a tariffe regolamentate — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno — Nozione di vantaggio — Sentenza “Combus” — Dimostrazione dell’esistenza di un vantaggio economico e selettivo — Assenza»)

GU C 314 del 29.8.2016, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 314/18


Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2016 — Germania/Commissione

(Causa T-143/12) (1)

((«Aiuti di Stato - Settore postale - Finanziamento dei costi supplementari salariali e sociali riguardanti una parte del personale della Deutsche Post mediante sovvenzioni e introiti svincolati dalla remunerazione dei servizi a tariffe regolamentate - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno - Nozione di vantaggio - Sentenza “Combus” - Dimostrazione dell’esistenza di un vantaggio economico e selettivo - Assenza»))

(2016/C 314/24)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentante: inizialmente T. Henze e K. Petersen, successivamente T. Henze e K. Stranz, agenti, assistiti da U. Soltész, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Grespan, T. Maxian Rusche ed R. Sauer, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE diretta all’annullamento degli articoli 1 e 4-6 della decisione 2012/636/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, relativa alla misura C 36/07 (ex N 25/07) cui la Germania ha dato esecuzione a favore di Deutsche Post AG (GU 2012, L 289, pag. 1).

Dispositivo

1)

Gli articoli 1 e 4-6 della decisione 2012/636/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, relativa alla misura C 36/07 (ex N 25/07) cui la Germania ha dato esecuzione a favore di Deutsche Post AG sono annullati.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 165 del 9.06.2012.


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