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Document 62015TA0207

Causa T-207/15: Sentenza del Tribunale del 14 settembre 2016 — National Iranian Tanker Company/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Autorità di cosa giudicata — Diritto a un ricorso effettivo — Errore di valutazione — Diritti della difesa — Diritto di proprietà — Proporzionalità»)

GU C 392 del 24.10.2016, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 392/35


Sentenza del Tribunale del 14 settembre 2016 — National Iranian Tanker Company/Consiglio

(Causa T-207/15) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Autorità di cosa giudicata - Diritto a un ricorso effettivo - Errore di valutazione - Diritti della difesa - Diritto di proprietà - Proporzionalità»))

(2016/C 392/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: National Iranian Tanker Company (Teheran, Iran) (rappresentanti: T. de la Mare, QC, M. Lester, J. Pobjoy, barristers, R. Chandrasekera, S. Ashley e C. Murphy, solicitors)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente N. Rouam e M. Bishop, successivamente M. Bishop e A. Vitro, agenti)

Oggetto

In via principale, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2015/236 del Consiglio, del 12 febbraio 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2015, L 39, pag. 18), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/230 del Consiglio, del 12 febbraio 2015, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2015, L 39, pag. 3), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente, e, in subordine, domanda fondata sull’articolo 277 TFUE e diretta ad ottenere la dichiarazione di inapplicabilità dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU 2010, L 195, pag. 39), e dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU 2012, L 88, pag. 1), nella parte in cui tali disposizioni si applicano alla ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La National Iranian Tanker Company e il Consiglio dell’Unione europea sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 245 del 27.7.2015.


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