This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62015TA0207
Case T-207/15: Judgment of the General Court of 14 September 2016 — National Iranian Tanker Company v Council (Common foreign and security policy — Restrictive measures adopted against Iran with the aim of preventing nuclear proliferation — Freezing of funds — Res judicata — Right to an effective remedy — Error of assessment — Rights of the defence — Right to property — Proportionality)
Causa T-207/15: Sentenza del Tribunale del 14 settembre 2016 — National Iranian Tanker Company/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Autorità di cosa giudicata — Diritto a un ricorso effettivo — Errore di valutazione — Diritti della difesa — Diritto di proprietà — Proporzionalità»)
Causa T-207/15: Sentenza del Tribunale del 14 settembre 2016 — National Iranian Tanker Company/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Autorità di cosa giudicata — Diritto a un ricorso effettivo — Errore di valutazione — Diritti della difesa — Diritto di proprietà — Proporzionalità»)
GU C 392 del 24.10.2016, p. 35–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 392/35 |
Sentenza del Tribunale del 14 settembre 2016 — National Iranian Tanker Company/Consiglio
(Causa T-207/15) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Autorità di cosa giudicata - Diritto a un ricorso effettivo - Errore di valutazione - Diritti della difesa - Diritto di proprietà - Proporzionalità»))
(2016/C 392/44)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: National Iranian Tanker Company (Teheran, Iran) (rappresentanti: T. de la Mare, QC, M. Lester, J. Pobjoy, barristers, R. Chandrasekera, S. Ashley e C. Murphy, solicitors)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente N. Rouam e M. Bishop, successivamente M. Bishop e A. Vitro, agenti)
Oggetto
In via principale, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2015/236 del Consiglio, del 12 febbraio 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2015, L 39, pag. 18), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/230 del Consiglio, del 12 febbraio 2015, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2015, L 39, pag. 3), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente, e, in subordine, domanda fondata sull’articolo 277 TFUE e diretta ad ottenere la dichiarazione di inapplicabilità dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU 2010, L 195, pag. 39), e dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU 2012, L 88, pag. 1), nella parte in cui tali disposizioni si applicano alla ricorrente.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La National Iranian Tanker Company e il Consiglio dell’Unione europea sopportano le proprie spese. |