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Document 62017CN0078
Case C-78/17: Request for a preliminary ruling from the Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgium) lodged on 13 February 2017 — X v Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
Causa C-78/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgio) il 13 febbraio 2017 — X/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
Causa C-78/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgio) il 13 febbraio 2017 — X/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
GU C 144 del 8.5.2017, p. 29–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 144/29 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgio) il 13 febbraio 2017 — X/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
(Causa C-78/17)
(2017/C 144/38)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil du Contentieux des Étrangers
Parti
Ricorrente: X
Convenuto: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
Questioni pregiudiziali
A. |
Se occorra interpretare l’articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2011/95/UE (1) nel senso che crea una nuova clausola di esclusione dello status di rifugiato previsto all’articolo 13 della stessa direttiva e, di conseguenza, dell’articolo 1, lettera A), della convenzione di Ginevra. |
B. |
In caso di risposta affermativa alla questione sub A, se l’articolo 14, paragrafo 4, così interpretato, sia compatibile con l’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali e con l’articolo 78, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, i quali prevedono, in particolare, la conformità del diritto europeo derivato alla convenzione di Ginevra, la cui clausola di esclusione, prevista all'articolo 1, lettera F), è formulata in modo esaustivo e va interpretata in modo restrittivo. |
C. |
In caso di risposta negativa alla questione sub A, se occorra interpretare l’articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2011/95/UE nel senso che introduce un motivo di revoca dello status di rifugiato che non è previsto nella convenzione di Ginevra, il cui rispetto è imposto dall’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali e dall’articolo 78, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
D. |
In caso di risposta affermativa alla questione sub C, se l’articolo 14, paragrafo 4, della direttiva citata, sia compatibile con l’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali e con l’articolo 78, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, i quali prevedono, segnatamente, la conformità del diritto europeo derivato alla convenzione di Ginevra, dal momento che esso introduce un motivo di revoca dello status di rifugiato che, non solo non è previsto dalla convenzione di Ginevra, ma non è nemmeno trova fondamento nella stessa. |
E. |
In caso di risposta negativa alle questioni sub A e sub C, come si debba interpretare l’articolo 14, paragrafo 4, della direttiva citata in senso conforme all’articolo 18 della Carta e all’articolo 78, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, i quali prevedono, segnatamente, la conformità del diritto europeo derivato alla convenzione di Ginevra. |
(1) Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337, pag. 9).