Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0078

Causa C-78/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgio) il 13 febbraio 2017 — X/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

GU C 144 del 8.5.2017, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 144/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgio) il 13 febbraio 2017 — X/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Causa C-78/17)

(2017/C 144/38)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil du Contentieux des Étrangers

Parti

Ricorrente: X

Convenuto: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Questioni pregiudiziali

A.

Se occorra interpretare l’articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2011/95/UE (1) nel senso che crea una nuova clausola di esclusione dello status di rifugiato previsto all’articolo 13 della stessa direttiva e, di conseguenza, dell’articolo 1, lettera A), della convenzione di Ginevra.

B.

In caso di risposta affermativa alla questione sub A, se l’articolo 14, paragrafo 4, così interpretato, sia compatibile con l’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali e con l’articolo 78, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, i quali prevedono, in particolare, la conformità del diritto europeo derivato alla convenzione di Ginevra, la cui clausola di esclusione, prevista all'articolo 1, lettera F), è formulata in modo esaustivo e va interpretata in modo restrittivo.

C.

In caso di risposta negativa alla questione sub A, se occorra interpretare l’articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2011/95/UE nel senso che introduce un motivo di revoca dello status di rifugiato che non è previsto nella convenzione di Ginevra, il cui rispetto è imposto dall’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali e dall’articolo 78, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

D.

In caso di risposta affermativa alla questione sub C, se l’articolo 14, paragrafo 4, della direttiva citata, sia compatibile con l’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali e con l’articolo 78, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, i quali prevedono, segnatamente, la conformità del diritto europeo derivato alla convenzione di Ginevra, dal momento che esso introduce un motivo di revoca dello status di rifugiato che, non solo non è previsto dalla convenzione di Ginevra, ma non è nemmeno trova fondamento nella stessa.

E.

In caso di risposta negativa alle questioni sub A e sub C, come si debba interpretare l’articolo 14, paragrafo 4, della direttiva citata in senso conforme all’articolo 18 della Carta e all’articolo 78, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, i quali prevedono, segnatamente, la conformità del diritto europeo derivato alla convenzione di Ginevra.


(1)  Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337, pag. 9).


Top
  翻译: