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Document 52016IR4093

Parere del Comitato europeo delle regioni — Revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi

GU C 185 del 9.6.2017, p. 41–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 185/41


Parere del Comitato europeo delle regioni — Revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi

(2017/C 185/07)

Relatore:

Jácint HORVÁTH (HU/PSE), membro del consiglio comunale di Nagykanizsa

Testo di riferimento:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato

COM(2016) 287 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 6

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino misure concernenti i servizi di media audiovisivi provenienti da un paese terzo e destinati al loro territorio. Tali servizi di media audiovisivi non sono assoggettati al principio del paese d’origine. In particolare, la direttiva non impedisce la prescrizione di obblighi di registrazione per i servizi di media audiovisivi provenienti da un paese terzo, né l’applicazione di sanzioni nei loro confronti.

Motivazione

Servizi di media audiovisivi provenienti da paesi al di fuori dell’UE provocano seri danni nei sistemi di media, o nella sfera pubblica, di alcuni Stati membri. Tali servizi non rientrano nel campo di applicazione del principio del paese di origine. Non occorre formalizzare quanto sopra in una norma giuridica, ma ai fini di un’interpretazione uniforme della direttiva è utile prevedere nei considerando la facoltà degli Stati membri di adottate misure nei confronti di tali servizi.

Emendamento 2

Considerando 9

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Al fine di permettere agli spettatori, compresi i genitori e i minori, di prendere decisioni informate sui contenuti da guardare, è necessario che i fornitori di servizi di media audiovisivi offrano informazioni sufficienti sui contenuti che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori. Tale obiettivo potrebbe essere conseguito, ad esempio, mediante un sistema di descrittori di contenuti che indichino la natura dei contenuti. I descrittori di contenuti potrebbero essere disponibili in forma scritta, grafica o acustica.

Al fine di permettere agli spettatori, compresi i genitori e i minori, di prendere decisioni informate sui contenuti da guardare, è necessario che i fornitori di servizi di media audiovisivi offrano informazioni sufficienti sui contenuti che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori. Tale obiettivo potrebbe essere conseguito, ad esempio, mediante un sistema di descrittori di contenuti che indichino la natura dei contenuti. I descrittori di contenuti potrebbero essere disponibili in forma scritta, grafica e /o acustica.

Motivazione

Quante più sono le forme in cui il fornitore di servizi descrive il contenuto, tanto più la descrizione risulterà appariscente e visibile, e pertanto l’obiettivo perseguito sarà raggiunto in modo più certo.

Emendamento 3

Considerando 17

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

La norma secondo cui a un prodotto non dovrebbe essere dato indebito rilievo si è rivelata difficile da applicare nella pratica. Inoltre essa limita la diffusione dell’inserimento di prodotti che, per definizione, comporta un’esposizione relativamente importante per generare valore. I requisiti dei programmi che contengono l’inserimento di prodotti dovrebbero pertanto essere incentrati sulla chiara esigenza di informare i telespettatori circa l’esistenza dell’inserimento di prodotti e sulla necessità di garantire che l’indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media audiovisivi non sia compromessa.

La norma secondo cui a un prodotto non dovrebbe essere dato indebito rilievo si è rivelata difficile da applicare nella pratica. Inoltre essa limita la diffusione dell’inserimento di prodotti che, per definizione, comporta un’esposizione relativamente importante per generare valore. I requisiti dei programmi che contengono l’inserimento di prodotti dovrebbero pertanto essere incentrati sull’esigenza di informare i telespettatori in maniera chiara e accessibile circa l’esistenza dell’inserimento di prodotti e sulla necessità di garantire che l’indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media audiovisivi non sia compromessa.

Motivazione

È importante che non soltanto il contenuto dell’informazione, ma anche la sua accessibilità forniscano un quadro preciso del fatto che nel programma figura l’inserimenti di prodotti.

Emendamento 4

Considerando 30

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

A partire dalla seconda metà degli anni 90 l’UE riconosce un ruolo significativo agli approcci non normativi per la regolamentazione dei contenuti online (cfr. in particolare la raccomandazione del Consiglio, del 24 settembre 1998, concernente la tutela dei minori e della dignità umana, e la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell’industria europea dei servizi audiovisivi e d’informazione online). Tali strumenti, in particolare le linee telefoniche dedicate, i sistemi di verifica dell’età, l’etichettatura dei contenuti e i sistemi di controllo parentale, risultano efficaci anche nella regolamentazione dei contenuti diffusi via piattaforme di condivisione video. Un importante e diffuso strumento di protezione dei minori sono le linee telefoniche dedicate, il cui compito è garantire agli utenti una possibilità accessibile e semplice per la presentazione di reclami, e provvedere, in caso di illeciti, a informare le autorità competenti. I sistemi di verifica dell’età garantiscono un livello adeguato di tutela, in particolare quando, ai fini della verifica dell’identità degli utenti, si servono esclusivamente di dati indicati in documenti di identità disponibili solo ai maggiorenni, di attestazioni affidabili dell’età emesse da terzi o di dati biometrici. L’etichettatura dei contenuti eseguita dagli stessi utenti (genitori) o da servizi competenti, suddivide i contenuti accessibili tramite piattaforme online in funzione di differenti aspetti, come violenza, sessualità, gioco d’azzardo, linguaggio volgare o altro, per rendere possibile una limitazione dell’accesso ai contenuti in funzione di tali categorie. I sistemi di controllo parentale consentono ai genitori di limitare l’accesso dei minori a Internet sulla base di un elenco dei contenuti adatti o di un filtraggio di quelli dannosi per i bambini.

Motivazione

Il nuovo articolo 28 bis della direttiva impone agli operatori delle piattaforme di condivisione video di adottare misure adeguate per tutelare i minori ed eliminare i contenuti che istigano all’odio. Tra le misure adeguate vengono elencate le linee telefoniche dedicate, i sistemi di verifica dell’età, l’etichettatura dei contenuti e i sistemi di controllo parentale. Dato il rapido sviluppo tecnologico, il contenuto di tali misure non può essere determinato sotto forma di disposizione giuridica dettagliata. Ma inserire nei considerando alcune osservazioni esplicative sulle singole misure può contribuire a un’interpretazione uniforme della direttiva da parte dei fornitori di servizi e delle autorità di regolamentazione.

Emendamento 5

Considerando 38

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di imporre obblighi intesi ad assicurare la reperibilità e l’accessibilità dei contenuti di interesse generale nell’ambito di obiettivi definiti di interesse generale quali il pluralismo dei media, la libertà di espressione e la diversità culturale. Tali obblighi dovrebbero essere imposti solo se risultano necessari per conseguire obiettivi di interesse generale chiaramente definiti dagli Stati membri in conformità con il diritto dell’Unione. A tale riguardo gli Stati membri dovrebbero in particolare esaminare la necessità di un intervento normativo rispetto ai risultati derivanti dalle forze di mercato. Se decidono di imporre norme di reperibilità, gli Stati membri dovrebbero imporre solo obblighi proporzionati alle imprese, per legittime considerazioni di interesse pubblico.

La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di imporre obblighi intesi ad assicurare la reperibilità e l’accessibilità dei contenuti di interesse generale nell’ambito di obiettivi definiti di interesse generale quali il pluralismo dei media, la libertà di espressione e la diversità culturale. Tali obblighi dovrebbero essere imposti solo se risultano necessari per conseguire obiettivi di interesse generale chiaramente definiti dagli Stati membri in conformità con il diritto dell’Unione. A tale riguardo gli Stati membri dovrebbero in particolare esaminare la necessità di un intervento normativo rispetto ai risultati derivanti dalle forze di mercato , alla mancanza di trasparenza sulla proprietà dei media, alla concentrazione dei media e ai conflitti di interesse . Se decidono di imporre norme di reperibilità, gli Stati membri dovrebbero imporre solo obblighi proporzionati alle imprese, per legittime considerazioni di interesse pubblico.

Emendamento 6

Articolo 1, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

5.   l’articolo 4 è modificato come segue:

5.   l’articolo 4 è modificato come segue:

[…]

[…]

d)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

d)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Gli Stati membri promuovono i regimi di coregolamentazione e autoregolamentazione attraverso codici di condotta adottati a livello nazionale nei settori coordinati dalla presente direttiva nella misura consentita dai loro ordinamenti giuridici. Tali codici sono concepiti in modo da poter essere largamente accettati dai principali soggetti interessati negli Stati membri. Essi stabiliscono chiaramente e senza ambiguità i loro obiettivi e forniscono un monitoraggio e una valutazione regolari, trasparenti e indipendenti degli obiettivi fissati. Essi prevedono un’applicazione efficace, comprensiva altresì di sanzioni efficaci e proporzionate.

«7.   Gli Stati membri promuovono i regimi di coregolamentazione e autoregolamentazione attraverso codici di condotta adottati a livello nazionale nei settori coordinati dalla presente direttiva nella misura consentita dai loro ordinamenti giuridici. Tali codici sono concepiti in modo da poter essere largamente accettati dai principali soggetti interessati negli Stati membri. Essi stabiliscono chiaramente e senza ambiguità i loro obiettivi e forniscono un monitoraggio e una valutazione regolari, trasparenti e indipendenti degli obiettivi fissati. Essi prevedono un’applicazione efficace, comprensiva altresì di sanzioni efficaci e proporzionate.

I firmatari dei progetti di codici di condotta dell’Unione di cui all’articolo 6 bis, paragrafo 3 e all’articolo 9, paragrafi 2 e 4, li presentano alla Commissione, congiuntamente alle modifiche o alle estensioni dei codici di condotta dell’Unione in vigore.

I firmatari dei progetti di codici di condotta dell’Unione di cui all’articolo 6 bis, paragrafo 3 e all’articolo 9, paragrafi 2 e 4, li presentano alla Commissione, congiuntamente alle modifiche o alle estensioni dei codici di condotta dell’Unione in vigore.

La Commissione può chiedere all’ERGA di formulare un parere in merito ai progetti, alle modifiche o alle estensioni di tali codici. La Commissione può se del caso pubblicare tali codici.»;

La Commissione chiede all’ERGA di formulare un parere in merito ai progetti, alle modifiche o alle estensioni di tali codici. La Commissione pubblica tali codici.»;

Motivazione

Evidente.

Emendamento 7

Articolo 1, paragrafo 7

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

all’articolo 5 è inserita la seguente lettera e):

«e)

i dati dei titolari effettivi del fornitore dei servizi di media, quali definiti all’articolo 3, punto 6, della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.»;

Motivazione

Ai fini dell’attuazione della direttiva rivestono un’importanza cruciale le informazioni sulle persone fisiche o giuridiche che esercitano un’influenza determinante sul funzionamento del servizio di media e sulle decisioni del relativo fornitore in base a diritti di proprietà o di voto, o ad altri diritti sanciti mediante accordi. Ai fini dell’identificazione di tali persone e organizzazioni, l’emendamento rinvia alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Anche la trasparenza dell’assetto proprietario dei servizi di media costituisce una condizione basilare della libertà dei mezzi d’informazione.

Emendamento 8

Articolo 1, paragrafo 10

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

10.     l’articolo 7 è soppresso;

 

Motivazione

L’articolo 7 della direttiva viene soppresso poiché la proposta di atto europeo sull’accessibilità definisce già criteri comuni di accessibilità più severi per i fornitori di servizi di media. Tuttavia il menzionato atto europeo sull’accessibilità non è ancora stato adottato e il CdR non auspica che si verifichi una situazione in cui vengano soppressi i riferimenti all’accessibilità della presente direttiva mentre non è stato ancora adottato, o recepito a livello nazionale, il nuovo atto europeo sull’accessibilità. Finché la proposta di atto europeo sull’accessibilità non sia stata recepita nell’ordinamento giuridico di ogni Stato membro, non concordiamo con la soppressione dell’articolo 7.

Emendamento 9

Articolo 1, paragrafo 11

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

11)   l’articolo 9 è modificato come segue:

11)   l’articolo 9 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

a)

il paragrafo 1, lettera e) è sostituito dal seguente: «le comunicazioni commerciali audiovisive per le bevande alcoliche non si rivolgono specificatamente ai minori, evitano l’esposizione ai minori e non incoraggiano il consumo smodato di tali bevande»

 

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

«2.   Gli Stati membri e la Commissione invitano i fornitori di servizi di media a elaborare codici di condotta concernenti le comunicazioni audiovisive commerciali non appropriate che accompagnano programmi il cui pubblico è composto in misura significativa da bambini o vi sono incluse, relative a prodotti alimentari o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata.

 

«2.   Gli Stati membri e la Commissione invitano i fornitori di servizi di media a elaborare codici di condotta concernenti le comunicazioni audiovisive commerciali non appropriate che accompagnano , o precedono o seguono immediatamente, programmi il cui pubblico è composto in misura significativa da bambini o vi sono incluse, relative a prodotti alimentari o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata.

 

Tali codici dovrebbero essere usati per ridurre efficacemente l’esposizione dei minori alle comunicazioni audiovisive commerciali di alimenti e bevande a elevato tenore di sale, zuccheri o grassi o che non soddisfino altrimenti gli orientamenti nutrizionali nazionali o internazionali. Tali codici dovrebbero far sì che le comunicazioni audiovisive commerciali non accentuino la qualità positiva degli aspetti nutrizionali di tali alimenti e bevande.

 

Tali codici dovrebbero essere usati per ridurre efficacemente l’esposizione dei minori alle comunicazioni audiovisive commerciali di alimenti e bevande a elevato tenore di sale, zuccheri o grassi o che non soddisfino altrimenti gli orientamenti nutrizionali nazionali o internazionali. Tali codici dovrebbero far sì che le comunicazioni audiovisive commerciali non accentuino la qualità positiva degli aspetti nutrizionali di tali alimenti e bevande.

 

La Commissione e l’ERGA invitano a scambiare le migliori prassi relative ai sistemi di autoregolamentazione e di coregolamentazione applicati in tutta l’Unione. Se del caso la Commissione agevola l’elaborazione di codici di condotta di livello unionale.»;

 

La Commissione e l’ERGA invitano a scambiare le migliori prassi relative ai sistemi di autoregolamentazione e di coregolamentazione applicati in tutta l’Unione. Se del caso la Commissione agevola l’elaborazione di codici di condotta di livello unionale.»;

b)

sono inseriti i seguenti paragrafi 3 e 4:

c)

sono inseriti i seguenti paragrafi 3 e 4:

 

«3.   Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l’elaborazione di codici di condotta di autoregolamentazione e di coregolamentazione concernenti le comunicazioni audiovisive commerciali non appropriate relative a bevande alcooliche. Tali codici dovrebbero essere usati per limitare efficacemente l’esposizione dei minori alle comunicazioni audiovisive commerciali di bevande alcooliche.

 

«3.   Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l’elaborazione di codici di condotta di autoregolamentazione e di coregolamentazione concernenti le comunicazioni audiovisive commerciali non appropriate relative a bevande alcooliche. Tali codici dovrebbero essere usati per limitare efficacemente l’esposizione dei minori alle comunicazioni audiovisive commerciali di bevande alcooliche.

 

4.   La Commissione e l’ERGA invitano a scambiare le migliori prassi relative ai sistemi di autoregolamentazione e di coregolamentazione applicati in tutta l’Unione. Se opportuno la Commissione agevola l’elaborazione di codici di condotta di livello unionale.»;

 

4.   La Commissione e l’ERGA invitano a scambiare le migliori prassi relative ai sistemi di autoregolamentazione e di coregolamentazione applicati in tutta l’Unione. Se opportuno la Commissione agevola l’elaborazione di codici di condotta di livello unionale.»;

Motivazione

Estendere la portata della tutela dei minori.

Emendamento 10

Articolo 1, paragrafo 15

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

15.   L’articolo 13 è sostituito dal seguente:

15.   L’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

«Articolo 13

1.   Gli Stati membri garantiscono che i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla loro giurisdizione assicurino che il loro catalogo contenga almeno il 20 % di opere europee e che queste siano poste in rilievo.

1.   Gli Stati membri garantiscono che i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla loro giurisdizione assicurino che il loro catalogo contenga , per almeno il 20 % della durata complessiva dei programmi che essi forniscono, opere europee e che queste siano poste in rilievo nel catalogo grazie a una collocazione evidente e a una facile reperibilità .

[…]

[…]

5.   Gli Stati membri disapplicano le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 per i fornitori aventi un fatturato e un pubblico di modesta entità o se si tratta di piccole imprese o di microimprese. Gli Stati membri possono altresì disapplicare tali prescrizioni nei casi in cui queste sarebbero impraticabili o ingiustificate a causa della natura o dell’oggetto dei servizi di media audiovisivi a richiesta.»;

5.   Gli Stati membri disapplicano le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 per i fornitori , comprese le amministrazioni locali proprietarie di media audiovisivi, aventi un fatturato e un pubblico di modesta entità , o per i servizi di media locali o regionali, o se si tratta di piccole imprese o di microimprese. Gli Stati membri possono altresì disapplicare tali prescrizioni nei casi in cui queste sarebbero impraticabili o ingiustificate a causa della natura o dell’oggetto dei servizi di media audiovisivi a richiesta.»;

Motivazione

L’aggiunta di cui al paragrafo 1 è intesa a precisare la disposizione.

Per quanto riguarda l’aggiunta al paragrafo 5, in alcuni Stati membri, per esempio, le stazioni televisive locali non rientrano tra le piccole imprese o le microimprese, perché sono di proprietà delle amministrazioni locali. Esse possono essere considerate imprese medie o grandi, ragion per cui vanno menzionate a parte nell’elenco.

Emendamento 11

Articolo 1, paragrafo 16

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

16.   All’articolo 20, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

All’articolo 20, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«La trasmissione di film prodotti per la televisione (ad esclusione delle serie, dei seriali e dei documentari), opere cinematografiche e notiziari può essere interrotta da pubblicità televisiva e/o televendite una volta per ogni periodo programmato di almeno venti minuti.»;

«La trasmissione di film prodotti per la televisione (ad esclusione delle serie, dei seriali e dei documentari), opere cinematografiche e notiziari può essere interrotta da pubblicità televisiva e/o televendite una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti.»;

Motivazione

La direttiva attualmente in vigore prevede che la trasmissione di film prodotti per la televisione (ad esclusione delle serie, dei seriali e dei documentari), opere cinematografiche e notiziari possa essere interrotta da pubblicità televisiva e/o televendite una volta per ogni periodo di almeno trenta minuti. Il CdR non raccomanda di ridurre il vigente limite di trenta minuti, perché ne risulterebbe danneggiata anzitutto la fruibilità delle opere, e poi anche l’esperienza degli spettatori.

Emendamento 12

Articolo 1, paragrafo 17

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

17)     L’articolo 22 è sostituito dal seguente:

 

«Articolo 22

La pubblicità televisiva e la televendita delle bevande alcooliche devono conformarsi ai seguenti criteri:

a)

non rivolgersi espressamente ai minori, evitare l’esposizione ai minori e, in particolare, non presentare minori intenti a consumare tali bevande;

b)

non essere trasmesse durante, immediatamente prima o immediatamente dopo un programma riguardante un evento sportivo, a decorrere da cinque (5) anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva;

c)

non collegare l’alcol con migliori prestazioni fisiche o con la guida di autoveicoli;

d)

non creare l’impressione che l’alcol contribuisca al successo sociale o sessuale;

e)

non suggerire che l’alcol abbia proprietà terapeutiche, un effetto stimolante o calmante, o che costituisca un modo di risolvere conflitti personali;

f)

non presentare l’alcol in termini positivi né dare all’astinenza o alla moderazione una connotazione negativa;

g)

non insistere sul forte grado alcolico come qualità positiva delle bevande.»

Motivazione

È stata comprovata su basi scientifiche la correlazione tra l’esposizione alla promozione commerciale dell’alcol e l’aumento del consumo di alcol tra i giovani. Gli eventi sportivi vanno considerati programmi rivolti ai bambini. Pertanto, le pubblicità delle bevande acoliche devono essere vietate, tenendo tuttavia in considerazione i contratti di sponsorizzazione a breve e medio termine in corso.

Emendamento 13

Articolo 1, paragrafo 19

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

19)   È inserito il seguente capo IX bis:

19)   È inserito il seguente capo IX bis:

«CAPO IX bis

DISPOSIZIONE APPLICABILE AI SERVIZI DI PIATTAFORMA PER LA CONDIVISIONE DI VIDEO

«CAPO IX bis

DISPOSIZIONE APPLICABILE AI SERVIZI DI PIATTAFORMA PER LA CONDIVISIONE DI VIDEO

Articolo 28 bis

Articolo 28 bis

1)   […]

1)   […]

7.   La Commissione e l’ERGA invitano i fornitori di piattaforme per la condivisione di video a scambiare le migliori prassi relative ai sistemi di coregolamentazione applicati in tutta l’Unione. Se opportuno, la Commissione agevola l’elaborazione di codici di condotta di livello unionale.

7.   La Commissione e l’ERGA invitano i fornitori di piattaforme per la condivisione di video a scambiare le migliori prassi relative ai sistemi di coregolamentazione applicati in tutta l’Unione. La Commissione agevola l’elaborazione di codici di condotta di livello unionale , e in particolare l’elaborazione e la diffusione di modelli di codice .

[…]»

[…]»

Motivazione

Evidente.

Emendamento 14

Articolo 1, paragrafo 21

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

21.   L’articolo 30 è sostituito dal seguente:

21.   L’articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Articolo 30

«Articolo 30

1)   […]

1)   […]

6.   Gli Stati membri garantiscono che gli organismi nazionali di regolamentazione indipendenti dispongano di bilanci annuali distinti che sono resi pubblici. Gli Stati membri garantiscono altresì che gli organismi nazionali di regolamentazione dispongano delle risorse finanziarie e umane adeguate per consentire loro di svolgere le mansioni assegnate nonché di partecipare attivamente e di contribuire all’ERGA.

6.   Gli Stati membri garantiscono che gli organismi nazionali di regolamentazione indipendenti dispongano di bilanci annuali distinti che sono resi pubblici con dati sufficientemente dettagliati . Gli Stati membri garantiscono altresì che gli organismi nazionali di regolamentazione dispongano delle risorse finanziarie e umane adeguate per consentire loro di svolgere le mansioni assegnate nonché di partecipare attivamente e di contribuire all’ERGA.

7.   Gli Stati membri garantiscono l’esistenza di meccanismi efficaci a livello nazionale nell’ambito dei quali qualsiasi utente o fornitore di servizi di media o di piattaforma per la condivisione di video interessato da una decisione di un organismo nazionale di regolamentazione ha il diritto di ricorrere contro una decisione di un’autorità di regolamentazione che lo riguardi dinanzi a un organo di ricorso. L’organo di ricorso è indipendente dalle parti interessate dall’appello.

7.   Gli Stati membri garantiscono l’esistenza di meccanismi efficaci a livello nazionale nell’ambito dei quali qualsiasi utente o fornitore di servizi di media o di piattaforma per la condivisione di video interessato da una decisione di un organismo nazionale di regolamentazione ha il diritto di ricorrere contro una decisione di un’autorità di regolamentazione che lo riguardi dinanzi a un organo di ricorso. L’organo di ricorso è indipendente dalle parti interessate dall’appello.

Tale organo di ricorso, che dovrebbe essere una corte, dispone delle competenze necessarie che gli consentano di svolgere le proprie funzioni in modo efficace. Gli Stati membri garantiscono che i meriti della causa siano debitamente tenuti in considerazione e che esista un meccanismo di ricorso efficace.

Tale organo di ricorso, che dovrebbe essere una corte, dispone delle competenze necessarie che gli consentano di svolgere le proprie funzioni in modo efficace. Gli Stati membri garantiscono che i meriti della causa siano debitamente tenuti in considerazione e che esista un meccanismo di ricorso efficace.

In attesa dell’esito del ricorso, resta in vigore la decisione dell’organismo nazionale di regolamentazione, a meno che non siano concesse misure provvisorie conformemente al diritto nazionale.»;

In attesa dell’esito del ricorso, resta in vigore la decisione dell’organismo nazionale di regolamentazione, a meno che non siano concesse misure provvisorie conformemente al diritto nazionale.

 

8.     L’indipendenza delle autorità di regolamentazione nazionali, in particolare alla luce della prima frase del paragrafo 2, è controllata e valutata dall’Agenzia dei diritti fondamentali dell’UE, su richiesta della Commissione, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, punto d), del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007. Nel quadro di tale analisi, che si svolge ogni due anni, vengono esaminate, con il coinvolgimento di un ventaglio quanto più possibile ampio di soggetti interessati, le modalità di funzionamento e le attività delle autorità nazionali di regolamentazione. L’analisi è basata su criteri che l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali stabilisce in seguito a una consultazione pubblica. I risultati delle analisi sono resi pubblici.»

Motivazione

Paragrafo 6: il bilancio reso pubblico dev’essere in grado di dare un quadro sufficientemente approfondito e particolareggiato della composizione delle entrate e delle spese dell’autorità nazionale indipendente di regolamentazione. Un bilancio sufficientemente dettagliato può garantire che l’autorità nazionale indipendente di regolamentazione soddisfi i requisiti di trasparenza.

Nuovo paragrafo 8: i requisiti organizzativi e di finanziamento previsti dall’articolo 30 costituiscono un’importante garanzia dell’indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione. L’applicazione dei criteri di cui alla prima frase dell’articolo 30, paragrafo 2, invece, è legata esclusivamente all’effettiva attività, alle decisioni e al funzionamento trasparente delle autorità di regolamentazione. In considerazione di ciò, è necessario predisporre un sistema di monitoraggio a livello dell’Unione europea che, oltre alle condizioni di funzionamento e al contesto normativo delle autorità di regolamentazione, esamini anche le loro attività e renda pubblici i relativi risultati. Sulla base degli esami saranno disponibili dati comparabili e oggettivi in merito a come le differenti normative degli Stati membri garantiscono il livello di indipendenza necessario per assicurare il pluralismo dei media, la diversità culturale, la tutela dei consumatori, il mercato interno e la promozione della concorrenza di cui fa menzione il paragrafo 2.

Il carattere e il livello di approfondimento degli esami richiedono che nell’esecuzione dell’analisi si tenga conto delle esperienze, delle conoscenze e delle opinioni di un ventaglio quanto più possibile ampio di soggetti delle pubbliche amministrazioni, del mercato dei mezzi di informazione, della società civile e del mondo universitario.

I risultati dell’analisi non comporteranno alcuna conseguenza giuridica diretta, ma potrebbero fornire alla Commissione informazioni in grado di comprovare eventuali carenze nel recepimento dell’articolo 30, e quindi di servire anche come base per procedure di infrazione.

Emendamento 15

Articolo 1, paragrafo 22

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

22)   è inserito il seguente articolo 30 bis:

22)   è inserito il seguente articolo 30 bis:

«Articolo 30 bis

«Articolo 30 bis

1.   È istituito il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (European Regulators Group for Audiovisual MEDIA Services, ERGA).

1.   È istituito il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (European Regulators Group for Audiovisual MEDIA Services, ERGA).

2.   Esso si compone degli organismi nazionali di regolamentazione indipendenti nel settore dei servizi di media audiovisivi. Essi sono rappresentati dai capi o da rappresentanti ad alto livello degli organismi nazionali di regolamentazione la cui principale responsabilità è la supervisione dei servizi di media audiovisivi o, se non vi sono organismi nazionali di regolamentazione, da altri rappresentanti selezionati secondo le procedure proprie. Un rappresentante della Commissione partecipa alle riunioni del gruppo.

2.   Esso si compone degli organismi nazionali di regolamentazione indipendenti nel settore dei servizi di media audiovisivi. Essi sono rappresentati dai capi o da rappresentanti ad alto livello degli organismi nazionali di regolamentazione la cui principale responsabilità è la supervisione dei servizi di media audiovisivi o, se non vi sono organismi nazionali di regolamentazione, da altri rappresentanti selezionati secondo le procedure proprie. Un rappresentante della Commissione partecipa alle riunioni del gruppo.

3.   L’ERGA ha le seguenti mansioni:

3.   L’ERGA ha le seguenti mansioni:

a)

consigliare e assistere la Commissione nei suoi lavori per garantire in tutti gli Stati membri un’attuazione coerente del quadro normativo relativo ai servizi di media audiovisivi;

a)

consigliare e assistere la Commissione nei suoi lavori per garantire in tutti gli Stati membri un’attuazione coerente del quadro normativo relativo ai servizi di media audiovisivi;

b)

consigliare e assistere la Commissione in merito a qualsiasi questione connessa ai servizi di media audiovisivi che rientra nelle competenze della Commissione. Se giustificato al fine di consigliare la Commissione in merito a talune questioni, il gruppo può consultare i partecipanti del mercato, i consumatori e gli utenti finali al fine di raccogliere le informazioni necessarie;

b)

consigliare e assistere la Commissione in merito a qualsiasi questione connessa ai servizi di media audiovisivi che rientra nelle competenze della Commissione. Se giustificato al fine di consigliare la Commissione in merito a talune questioni, il gruppo può consultare i partecipanti del mercato, i consumatori e gli utenti finali al fine di raccogliere le informazioni necessarie;

c)

fornire uno scambio di esperienze e di buone prassi relative all’applicazione del quadro normativo per i servizi di media audiovisivi;

c)

fornire uno scambio di esperienze e di buone prassi relative all’applicazione del quadro normativo per i servizi di media audiovisivi;

d)

collaborare e fornire ai membri le informazioni necessarie per applicare la presente direttiva, in particolare per quanto attiene agli articoli 3 e 4;

d)

collaborare e fornire ai membri le informazioni necessarie per applicare la presente direttiva, in particolare per quanto attiene agli articoli 3 e 4;

e)

fornire pareri su richiesta della Commissione, in merito alle questioni di cui all’articolo 2, paragrafo 5 bis, all’articolo 6 bis, paragrafo 3, all’articolo 9, paragrafi 2 e 4, nonché su qualsiasi questione relativa ai servizi di media audiovisivi, in particolare sulla tutela dei minori e l’istigazione all’odio;

e)

fornire pareri su richiesta della Commissione, in merito alle questioni di cui all’articolo 2, paragrafo 5 bis, all’articolo 6 bis, paragrafo 3, all’articolo 9, paragrafi 2 e 4, nonché su qualsiasi questione relativa ai servizi di media audiovisivi, in particolare sulla tutela dei minori e l’istigazione all’odio;

 

f)

assicurare lo scambio di esperienze e di buone pratiche in materia di sviluppo dell’alfabetizzazione mediatica, con particolare attenzione per le attività di supporto, ricerca, sensibilizzazione, coordinamento e valutazione delle autorità nazionali di regolamentazione indipendenti, nonché per le forme di cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione, i prestatori di servizi mediatici e gli istituti scolastici.

4.   La Commissione ha il potere di adottare, mediante un atto di esecuzione, il regolamento interno dell’ERGA.»;

4.   La Commissione ha il potere di adottare, mediante un atto di esecuzione, il regolamento interno dell’ERGA.»;

Motivazione

Lo sviluppo dell’alfabetizzazione mediatica, in quanto obiettivo della normativa, è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi della direttiva, nonché per creare un contesto normativo che risponde alle sfide dei media digitali. Alcuni Stati membri hanno conseguito importanti risultati nello sviluppo dell’alfabetizzazione mediatica. La condivisione dei risultati promuove efficacemente lo sviluppo dei mezzi e dei metodi usati, nonché l’elaborazione di soluzioni a livello europeo.

In molti Stati membri le autorità nazionali per i media sono soggetti importanti nello sviluppo dell’alfabetizzazione mediatica, tra l’altro mediante la partecipazione alle attività di ricerca finalizzate a tale sviluppo, il sostegno finanziario dei programmi di promozione dell’alfabetizzazione mediatica e il contributo, attraverso campagne di informazione, all’innalzamento del livello di alfabetizzazione mediatica. Inoltre, possono svolgere un ruolo importante nel coordinamento tra gli attori e i settori pertinenti e nella misurazione e valutazione dei risultati conseguiti. Gli scambi di esperienze e di buone prassi garantiscono alle autorità per la regolamentazione dei media un ruolo più maturo ed efficace nello sviluppo della competenza mediatica.

Lo sviluppo dell’alfabetizzazione mediatica è un compito comune delle autorità nazionali di regolamentazione indipendenti, dei fornitori di servizi e degli istituti di istruzione. La direttiva dovrebbe agevolare tale cooperazione senza oltrepassare le proprie competenze normative.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Osservazioni generali

1.

accoglie con favore la revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi e il fatto che la Commissione europea abbia ritenuto pertinenti varie proposte contenute nel parere adottato dal CdR nel 2015;

2.

si compiace della modifica apportate alle deroghe al principio del paese d’origine, le quali, nel quadro di procedure più chiare e più semplici, consentono di prendere in considerazione gli interessi del paese di destinazione,

3.

si rammarica, tuttavia, del fatto che la nuova direttiva non tenga conto della dimensione regionale nella misura richiesta dal CdR nel suo precedente documento, sebbene ciò contribuirebbe a sfruttare il potenziale racchiuso nelle identità culturali europee, nelle coproduzioni internazionali all’interno dell’UE e nelle innovazioni creative locali;

4.

ribadisce l’esigenza di coinvolgere gli enti locali e regionali nell’attuazione della direttiva, dato che questi enti sono soggetti molto rilevanti nel campo dei servizi di media audiovisivi. In vari Stati membri essi sono proprietari di imprese di servizi di media, le quali quindi potrebbero venire escluse dal novero delle microimprese e delle piccole imprese;

5.

ribadisce che l’indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione dalle pubbliche autorità, dai soggetti del settore audiovisivo e dai partiti politici è un elemento di base della regolamentazione europea del settore audiovisivo, di cui ogni Stato membro deve assolutamente farsi garante, e che a sua volta costituisce la principale garanzia della varietà dell’informazione e di un mercato dei media pluralistico a livello europeo, nazionale, regionale e locale;

6.

si compiace del fatto che il campo di applicazione della direttiva modificata si estenda ai servizi delle piattaforme di condivisione video, che svolgono un ruolo sempre maggiore tra i servizi di media audiovisivi;

7.

esprime preoccupazione per il fatto che la proposta regolamentazione della giurisdizione relativa ai servizi delle piattaforme video non chiarisce le situazioni in cui il prestatore di servizi non intenda stabilirsi sul territorio dell’UE, ma metta i suoi servizi a disposizione anche dei cittadini europei;

8.

richiama l’attenzione sul fatto che un segmento crescente del mercato dei servizi di media audiovisivi, la rivendita di contenuti senza infrastrutture proprie (servizi «over the top»), opera attualmente entro un quadro giuridico poco chiaro, e invita la Commissione a rivolgere la sua attenzione al chiarimento della situazione giuridica di questo settore nella futura legislazione sui media e le comunicazioni, e in particolare nel riesame della disciplina delle comunicazioni elettroniche;

9.

desidera richiamare nuovamente l’attenzione della Commissione europea sulle minoranze linguistiche e culturali, che devono far fronte a degli ostacoli nell’accedere ai servizi di media audiovisivi nella propria lingua;

10.

ritiene che nelle diverse procedure dell’ERGA occorra prendere in considerazione la dimensione regionale di alcuni problemi di regolamentazione, e far valere i principi territoriali.

Tutela dei minori

11.

si compiace del fatto che la modifica della direttiva rafforza e uniforma la protezione dei minori come il Comitato aveva raccomandato in precedenza. Chiede ancora una volta che siano introdotti degli incentivi a favore di contenuti appositamente progettati per i minori e adatti a tale pubblico, nonché che vengano promossi partenariati nell’ambiente digitale tra operatori audiovisivi e la comunità dell’istruzione.

Alfabetizzazione mediatica

12.

afferma ancora una volta di considerare importante la promozione dell’istruzione ai media, e in particolare ai nuovi media;

13.

sottolinea che, affinché l’offerta di servizi di madia audiovisivi non sia omogenea, bensì consenta di rappresentare da un punto di vista economico, commerciale e culturale le specificità e le strutture regionali, occorre destinare maggiori risorse all’alfabetizzazione mediatica.

Libertà e pluralismo dei media

14.

è preoccupato per il fatto che la regolamentazione proposta non affronta le questioni della trasparenza della proprietà dei media, della concentrazione dei media e dei conflitti di interessi, tutti aspetti che hanno un impatto importante sul pluralismo e la libertà dei media.

Difesa dei consumatori

15.

si compiace del fatto che la modifica della direttiva preveda una disciplina più flessibile dei tempi pubblicitari ed estenda il campo di applicazione anche ai fornitori di servizi di media non lineari.

Promozione delle opere europee

16.

ritiene giusto che le microimprese e le piccole imprese non siano obbligate a contribuire finanziariamente alla produzione delle opere europee, ma segnala alla Commissione che in tale categoria non rientrano numerose televisioni locali e regionali, che diffondono sul loro sito web programmi propri sotto forma di servizi di media audiovisivi su richiesta;

17.

si compiace del fatto che la nuova direttiva introdurrà condizioni di parità per le opere europee nei servizi su richiesta, e che nella fornitura di tali servizi dovrà essere incluso almeno il 20 % di opere europee;

18.

sottolinea che il requisito di almeno il 20 %, previsto per i servizi, non è sufficiente nel caso dei servizi su richiesta; occorre anche garantire che tali opere siano di facile reperimento e disponibili per gli utenti.

Sussidiarietà e proporzionalità

19.

sottolinea che, sebbene la proposta appaia conforme al principi di sussidiarietà e di proporzionalità, occorre salvaguardare l’approccio di armonizzazione minima e i meccanismi di cooperazione, e pertanto le norme proposte in merito alle autorità nazionali di regolamentazione devono lasciare un margine di manovra sufficiente per le decisioni a livello nazionale e subnazionale.

Bruxelles, 7 dicembre 2016

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


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