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Document 62015CA0068

Causa C-68/15: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof — Belgio) — X/Ministerraad (Rinvio pregiudiziale — Libertà di stabilimento — Direttiva sulle società madri e figlie — Normativa tributaria — Imposta sugli utili societari — Distribuzione di dividendi — Ritenuta alla fonte — Doppia imposizione — Fairness Tax)

GU C 239 del 24.7.2017, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 239/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof — Belgio) — X/Ministerraad

(Causa C-68/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Libertà di stabilimento - Direttiva sulle società madri e figlie - Normativa tributaria - Imposta sugli utili societari - Distribuzione di dividendi - Ritenuta alla fonte - Doppia imposizione - Fairness Tax))

(2017/C 239/04)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Grondwettelijk Hof

Parti

Ricorrente: X

Convenuto: Ministerraad

Dispositivo

1)

La libertà di stabilimento dev’essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa tributaria di uno Stato membro, come quella in esame nel procedimento principale, in forza della quale tanto una società non residente svolgente un’attività economica in tale Stato membro per mezzo di una stabile organizzazione, quanto una società residente, ivi compresa la controllata residente di una società non residente, sono assoggettate ad un tributo quale la fairness tax, quando tali società distribuiscano dividendi che, per effetto della fruizione di determinate agevolazioni fiscali previste dal regime fiscale nazionale, non siano ricompresi nel loro risultato d’esercizio definitivo imponibile, sempreché le modalità di determinazione della base imponibile di tale imposta non conducano, di fatto, ad un trattamento meno favorevole della società non residente rispetto ad una società residente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

2)

L’articolo 5 della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa tributaria di uno Stato membro, come quella in esame nel procedimento principale, che preveda un tributo quale la fairness tax, cui sono soggette le società non residenti svolgenti un’attività economica nello Stato membro medesimo per mezzo di una stabile organizzazione nonché le società residenti, ivi compresa la controllata residente di una società non residente, qualora distribuiscano dividendi che, per effetto della fruizione di determinate agevolazioni fiscali previste dal regime fiscale nazionale, non siano ricompresi nel loro risultato d’esercizio definitivo imponibile.

3)

L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/96, nel combinato disposto con il paragrafo 3 del medesimo articolo, dev’essere interpretato nel senso che tale disposizione osta a una normativa tributaria nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, nei limiti in cui tale normativa, in una fattispecie in cui gli utili percepiti da una società madre da parte della sua controllata siano distribuiti dalla società madre stessa in un esercizio successivo a quello del loro percepimento, implica la sottoposizione di tali utili ad un’imposizione eccedente la soglia del 5 % prevista da tale disposizione.


(1)  GU C 146 del 4.5.2015.


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