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Document 62017CN0291

Causa C-291/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 22 maggio 2017 — Helga Jordan-Grompe, Sven Grompe, Yves-Felix Grompe, Justin Joel Grompe/TUIfly GmbH

GU C 239 del 24.7.2017, p. 40–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 239/40


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 22 maggio 2017 — Helga Jordan-Grompe, Sven Grompe, Yves-Felix Grompe, Justin Joel Grompe/TUIfly GmbH

(Causa C-291/17)

(2017/C 239/50)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hannover

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Helga Jordan-Grompe, Sven Grompe, Yves-Felix Grompe, Justin Joel Grompe

Resistente: TUIfly GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’assenza per malattia di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell’effettuazione dei voli, costituisca una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1). In caso di risposta affermativa alla prima questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’assenza spontanea di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell’effettuazione dei voli, in ragione di una sospensione del lavoro non legittimata dalla normativa in materia di lavoro e dai contratti collettivi («sciopero selvaggio») rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004. In caso di risposta affermativa alla seconda questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.

3)

In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se la circostanza eccezionale debba essersi verificata proprio in relazione al volo cancellato o se il vettore aereo operativo possa predisporre un nuovo piano dei voli per considerazioni di carattere economico.

4)

In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se ai fini dell’evitabilità assuma rilievo la circostanza eccezionale o le conseguenze del suo verificarsi.


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).


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