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Document 62016CA0024

Cause riunite C-24/16 e C-25/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 27 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Nintendo Co. Ltd / BigBen Interactive GmbH, BigBen Interactive SA [Rinvio pregiudiziale — Proprietà intellettuale — Regolamento (CE) n. 6/2002 — Articolo 20, paragrafo 1, lettera c), articolo 79, paragrafo 1, nonché articoli 82, 83, 88 e 89 — Azione per contraffazione — Limitazione dei diritti conferiti dal disegno o modello comunitario — Nozione di «citazione» — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 6, punto 1 — Competenza in relazione al convenuto domiciliato al di fuori dello Stato membro del foro — Estensione territoriale della competenza dei tribunali dei disegni e modelli comunitari — Regolamento (CE) n. 864/2007 — Articolo 8, paragrafo 2 — Legge applicabile alle domande di adozione di ordinanze concernenti sanzioni e altre misure]

GU C 402 del 27.11.2017, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 402/3


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 27 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Nintendo Co. Ltd / BigBen Interactive GmbH, BigBen Interactive SA

(Cause riunite C-24/16 e C-25/16) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale - Regolamento (CE) n. 6/2002 - Articolo 20, paragrafo 1, lettera c), articolo 79, paragrafo 1, nonché articoli 82, 83, 88 e 89 - Azione per contraffazione - Limitazione dei diritti conferiti dal disegno o modello comunitario - Nozione di «citazione» - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articolo 6, punto 1 - Competenza in relazione al convenuto domiciliato al di fuori dello Stato membro del foro - Estensione territoriale della competenza dei tribunali dei disegni e modelli comunitari - Regolamento (CE) n. 864/2007 - Articolo 8, paragrafo 2 - Legge applicabile alle domande di adozione di ordinanze concernenti sanzioni e altre misure])

(2017/C 402/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Nintendo Co. Ltd

Convenute: BigBen Interactive GmbH, BigBen Interactive SA

Dispositivo

1)

Il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, in combinato disposto con l’articolo 6, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che in circostanze, quali quelle dei procedimenti principali, in cui la competenza internazionale di un tribunale dei disegni e modelli comunitari adito con un’azione per contraffazione sia basata, rispetto a un primo convenuto, sull’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 e, rispetto a un secondo convenuto, stabilito in un altro Stato membro, su detto articolo 6, punto 1, in combinato disposto con l’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, per il motivo che tale secondo convenuto fabbrica e fornisce al primo i prodotti che quest’ultimo commercializza, detto tribunale può, su istanza del ricorrente, emettere ordinanze nei confronti del secondo convenuto, aventi ad oggetto le misure di cui all’articolo 89, paragrafo 1, e all’articolo 88, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, che coprano anche le condotte di tale secondo convenuto diverse da quelle connesse alla summenzionata catena di forniture e abbiano portata estesa a tutto il territorio dell’Unione europea.

2)

L’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 6/2002 dev’essere interpretato nel senso che un terzo che, senza il consenso del titolare dei diritti conferiti da un disegno o modello comunitario, utilizzi, anche attraverso il proprio sito Internet, le immagini di prodotti corrispondenti a un tale disegno o modello — in sede di legittima vendita di prodotti destinati ad essere utilizzati quali accessori di prodotti specifici del titolare dei diritti conferiti da tale disegno o modello, al fine di spiegare o dimostrare l’impiego congiunto dei prodotti così messi in vendita e dei prodotti specifici del titolare di detti diritti — compie un atto di riproduzione a fini di «citazione» ai sensi del citato articolo 20, paragrafo 1, lettera c). Un simile atto è autorizzato, ai sensi di detta disposizione, se rispetta le condizioni cumulative stabilite dalla medesima, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

3)

L’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»), dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «paese in cui è stata commessa la violazione», ai sensi di tale disposizione, si riferisce al paese del luogo in cui è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno. In circostanze in cui a uno stesso convenuto sono contestati diversi atti di contraffazione compiuti in diversi Stati membri, per identificare il fatto che ha dato origine al danno occorre non già riferirsi a ciascun atto di contraffazione contestato, bensì valutare complessivamente la condotta di detto convenuto, al fine di determinare il luogo in cui l’atto di contraffazione iniziale, che è all’origine della condotta contestata, è stato compiuto o sussiste il rischio che sia compiuto da quest’ultimo.


(1)  GU C 145 del 25.4.2016.


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