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Document 62017CN0492

Causa C-492/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Tübingen (Germania) l’11 agosto 2017 — Südwestrundfunk / Tilo Rittinger, Patric Wolter, Harald Zastera, Dagmar Fahner, Layla Sofan, Marc Schulte

GU C 402 del 27.11.2017, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 402/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Tübingen (Germania) l’11 agosto 2017 — Südwestrundfunk / Tilo Rittinger, Patric Wolter, Harald Zastera, Dagmar Fahner, Layla Sofan, Marc Schulte

(Causa C-492/17)

(2017/C 402/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Tübingen

Parti

Creditore e ricorrente / resistente: Südwestrundfunk

Debitori e resistenti / ricorrenti: Tilo Rittinger, Patric Wolter, Harald Zastera, Dagmar Fahner, Layla Sofan, Marc Schulte

Questioni pregiudiziali

1)

Se la normativa nazionale del Baden-Württemberg, del 18 ottobre 2011, sulla validità della convenzione statale sul canone radiotelevisivo (RdFunkBeitrStVtrBW) del 17 dicembre 2010, da ultimo modificata dall’articolo 4 della Diciannovesima convenzione statale modificativa sul servizio di radiodiffusione del 3 dicembre 2015 (legge del 23 febbraio 2016 — GBl. pag. 126, in particolare pag. 129), sia incompatibile con il diritto dell’Unione, nella parte in cui il canone riscosso in base a tale legge dal 1o gennaio 2013, in linea di principio, incondizionatamente da qualsiasi soggetto adulto residente nel Land tedesco del Baden-Württemberg a favore delle emittenti SWR e ZDF, costituisca un aiuto a favore di tali emittenti radiotelevisive del servizio pubblico, discriminatorio nei confronti delle emittenti private e in contrasto con il diritto dell’Unione esclusivamente. Se gli articoli 107 e 108 TFUE debbano essere interpretati nel senso che detta legge, riguardante il canone, necessitasse di approvazione da parte della Commissione e se, in difetto, sia inefficace.

2)

Se gli articoli 107 e 108 TFUE debbano essere interpretati nel senso che comprendano la disciplina di cui alla menzionata legge nazionale (RdFunkBeitrStVtrBW), per effetto della quale, in linea di principio, ogni adulto residente nel Baden-Württemberg è tenuto incondizionatamente alla corresponsione di un canone esclusivamente a favore di emittenti radiotelevisive del servizio pubblico, costituendo detto canone un aiuto discriminatorio in contrasto con il diritto dell’Unione che esclude, sotto il profilo tecnico, emittenti di Stati membri dell’UE, dal momento che i canoni vengono utilizzati per allestire uno standard di trasmissione concorrente (monopolio DVB-T2), non accessibile per da parte di emittenti straniere. Se gli articoli 107 e 108 TFUE debbano essere interpretati nel senso che comprendano anche i finanziamenti non diretti, tra cui altri privilegi economicamente rilevanti (facoltà di emettere direttamente titoli esecutivi, facoltà di agire sia come impresa economica sia come pubblica autorità, posizione di vantaggio rispetto alla determinazione dei debiti).

3)

Se sia compatibile con il principio della parità di trattamento e il divieto di aiuti discriminatori una situazione in cui, sulla base di una legge nazionale del Land Baden-Württemberg, un’emittente televisiva tedesca organizzata sotto forma di autorità per il servizio pubblico, operante tuttavia in concorrenza con emittenti private sul mercato della pubblicità, goda rispetto a queste ultime di un trattamento privilegiato, nel senso di non essere tenuta, al pari dei suoi concorrenti privati, ad adire l’autorità giudiziaria ordinaria per rendere esecutivi i crediti vantati nei confronti degli utenti, prima di procedere all’esecuzione forzata, bensì possa emettere direttamente titoli esecutivi senza necessità di ricorrere al giudice.

4)

Se sia compatibile con l’articolo 10 della CEDU / l’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali (libertà d’informazione) che uno Stato membro preveda, come nella legge nazionale adottata dal Land Baden-Württemberg, che un’emittente televisiva organizzata come pubblica autorità possa esigere da ogni soggetto adulto residente nella zona di radiodiffusione, pena l’irrogazione di un’ammenda, un canone per il finanziamento proprio di tale emittente, a prescindere dalla circostanza che l’interessato possieda o meno un apparecchio di ricezione o che utilizzi solo altre emittenti, segnatamente straniere o comunque private.

5)

Se la legge nazionale «RdFunkBeitrStVtrBW», in particolare gli articoli 2 e 3, sia compatibile con i principi di diritto dell’Unione della parità di trattamento e di non discriminazione, nella parte in cui il canone che ciascun abitante è tenuto a versare incondizionatamente per il finanziamento delle emittenti televisive del servizio pubblico grava su un nucleo monogenitore con una quota pro capite pari a un multiplo della cifra dovuta da un membro di un nucleo di persone conviventi. Se la direttiva 2004/113/CE (1) debba essere interpretata nel senso che comprenda parimenti il canone controverso nella specie e che, a tal fine, sia sufficiente uno svantaggio indiretto, considerato che sulla base dei dati reali i soggetti cui viene addebitato un onere più gravoso sono per il 90 % donne.

6)

Se la legge nazionale «RdFunkBeitrStVtrBW», in particolare gli articoli 2 e 3, sia compatibile con i principi di diritto dell’Unione della parità di trattamento e di non discriminazione, nella parte in cui il canone che ciascun abitante è tenuto a versare incondizionatamente per il finanziamento di un’emittente televisiva del servizio pubblico grava parimenti su coloro che, per motivi professionali, necessitino di una seconda residenza in misura pari al doppio di quello versato da altri lavoratori.

7)

Se la legge nazionale «RdFunkBeitrStVtrBW», in particolare gli articoli 2 e 3, sia compatibile con il principio di diritto dell’Unione della parità di trattamento e di non discriminazione e con la libertà di stabilimento sancita dal diritto dell’Unione, nella parte in cui il canone che ciascun abitante è tenuto a versare incondizionatamente per il finanziamento di un’emittente televisiva del servizio pubblico grava sugli utenti in modo tale che un cittadino tedesco in prossimità del confine con lo Stato membro dell’UE limitrofo, con pari possibilità di ricezione, è tenuto al pagamento del canone esclusivamente in funzione della posizione della sua abitazione, mentre un cittadino tedesco immediatamente al di là del confine non è soggetto ad alcun canone, e allo stesso modo al cittadino UE straniero che per motivi professionali debba stabilirsi nelle immediate vicinanze di un confine interno UE si trova soggetto al canone medesimo, laddove ne resta invece esente il cittadino UE abitante appena oltre il confine, sebbene entrambi non siano interessati alla ricezione dell’emittente tedesca.


(1)  Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373, pag. 37).


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