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Document 62017TN0596
Case T-596/17: Action brought on 4 September 2017 — Balti Gaas v Commission
Causa T-596/17: Ricorso proposto il 4 settembre 2017 — Balti Gaas / Commissione
Causa T-596/17: Ricorso proposto il 4 settembre 2017 — Balti Gaas / Commissione
GU C 402 del 27.11.2017, p. 41–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 402/41 |
Ricorso proposto il 4 settembre 2017 — Balti Gaas / Commissione
(Causa T-596/17)
(2017/C 402/55)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Balti Gaas OÜ (Tallinn, Estonia) (rappresentanti: E. Tamm e L. Naaber-Kivisoo, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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riunire la presente causa con la causa T-236/17; |
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dichiarare, ai sensi dell’articolo 265, paragrafo 3, TFUE, che la Commissione non ha adempiuto gli obblighi a essa incombenti in forza del diritto dell’Unione, non avendo adottato una decisione motivata per quanto riguarda la sua domanda di finanziamento, e ordinare alla Commissione di effettuare una valutazione approfondita della sua domanda di finanziamento, di redigere una decisione motivata e di comunicare tale decisione alla ricorrente; |
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in subordine, laddove il Tribunale ritenga che non ricorrano le condizioni dell’astensione, annullare la decisione di esecuzione della Commissione, del 14 marzo 2017, relativa alla selezione e alla concessione di sovvenzioni per azioni che contribuiscono ai progetti di interesse comune nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa nel settore delle infrastrutture energetiche transeuropee [C(2017) 1593 final]; e |
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condannare la convenuta alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione di esecuzione della Commissione, del 14 marzo 2017, relativa alla selezione e alla concessione di sovvenzioni per azioni che contribuiscono ai progetti di interesse comune nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa nel settore delle infrastrutture energetiche transeuropee [C(2017) 1593 final] menziona solo i richiedenti che ricevono finanziamenti, mentre la Commissione non ha adottato una decisione motivata per quanto riguarda la domanda di finanziamento della ricorrente. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione, non avendo motivato la sua decisione, è incorsa in una violazione di forme sostanziali. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che l’INEA/la Commissione ha ecceduto le proprie competenze. L’INEA/la Commissione ha rifiutato il finanziamento con la motivazione che il terminal Paldiski GNL non è più necessario per la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale della regione del Mar Baltico. La ricorrente ritiene che l’effetto di tale affermazione sia di modificare in maniera sostanziale un elenco di PIC (progetti di interesse comune) [regolamento (UE) n. 347/2013 e regolamento (UE) n. 2016/89]. Per fare ciò, la Commissione deve adottare un regolamento delegato, e non inviare una lettera alla ricorrente. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che l’INEA/la Commissione è incorsa in una violazione di forme sostanziali, poiché non ha fornito una motivazione della decisione impugnata. L’INEA/la Commissione non ha motivato a sufficienza la ragione per la quale la ricorrente non ha ricevuto almeno 3 punti in tutte le categorie, e i motivi dell’INEA/la Commissione erano basati su una comprensione erronea dei fatti. |