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Document 62017TN0665

Causa T-665/17: Ricorso proposto il 27 settembre 2017 — China Construction Bank/EUIPO — Groupement des cartes bancaires (CCB)

GU C 402 del 27.11.2017, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 402/49


Ricorso proposto il 27 settembre 2017 — China Construction Bank/EUIPO — Groupement des cartes bancaires (CCB)

(Causa T-665/17)

(2017/C 402/65)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: China Construction Bank Corp. (Beijing, Cina) (rappresentanti: A. Carboni, J. Gibbs, Solicitors)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Groupement des cartes bancaires (Parigi, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «CCB» — Domanda di registrazione n. 13 359 609

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 14/06/2017 nel procedimento R 2265/2016-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e rinviare la domanda di marchio dell’Unione europea n. 13 359 609 all’EUIPO affinché quest’ultimo proceda alla registrazione; e

condannare l’EUIPO e qualsiasi parte che dovesse intervenire nel presente procedimento a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento, nel procedimento R 2265/2016-1 dinanzi alla prima commissione di ricorso e nell’opposizione B 2 524 422 dinanzi alla divisione di opposizione.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 75 del regolamento sul marchio dell’Unione europea, in quanto la decisione si fonda su motivi e mezzi di prova in merito ai quali la ricorrente non ha potuto presentare le proprie deduzioni;

Violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento sul marchio dell’Unione europea, in quanto sono stati presi in considerazione argomenti e richieste che non sono state dedotte da nessuna delle parti e mezzi di prova che non sono stati presentati nel procedimento;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio dell’Unione europea, risultante dalle precedenti violazioni e dall’erronea applicazione delle indicazioni ai giudici sulla valutazione del rischio di confusione.


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