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Document 62017TN0665
Case T-665/17: Action brought on 27 September 2017 – China Construction Bank v EUIPO — Groupement des cartes bancaires (CCB)
Causa T-665/17: Ricorso proposto il 27 settembre 2017 — China Construction Bank/EUIPO — Groupement des cartes bancaires (CCB)
Causa T-665/17: Ricorso proposto il 27 settembre 2017 — China Construction Bank/EUIPO — Groupement des cartes bancaires (CCB)
GU C 402 del 27.11.2017, p. 49–50
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 402/49 |
Ricorso proposto il 27 settembre 2017 — China Construction Bank/EUIPO — Groupement des cartes bancaires (CCB)
(Causa T-665/17)
(2017/C 402/65)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: China Construction Bank Corp. (Beijing, Cina) (rappresentanti: A. Carboni, J. Gibbs, Solicitors)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Groupement des cartes bancaires (Parigi, Francia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «CCB» — Domanda di registrazione n. 13 359 609
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 14/06/2017 nel procedimento R 2265/2016-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata e rinviare la domanda di marchio dell’Unione europea n. 13 359 609 all’EUIPO affinché quest’ultimo proceda alla registrazione; e |
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condannare l’EUIPO e qualsiasi parte che dovesse intervenire nel presente procedimento a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento, nel procedimento R 2265/2016-1 dinanzi alla prima commissione di ricorso e nell’opposizione B 2 524 422 dinanzi alla divisione di opposizione. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 75 del regolamento sul marchio dell’Unione europea, in quanto la decisione si fonda su motivi e mezzi di prova in merito ai quali la ricorrente non ha potuto presentare le proprie deduzioni; |
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Violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento sul marchio dell’Unione europea, in quanto sono stati presi in considerazione argomenti e richieste che non sono state dedotte da nessuna delle parti e mezzi di prova che non sono stati presentati nel procedimento; |
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Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio dell’Unione europea, risultante dalle precedenti violazioni e dall’erronea applicazione delle indicazioni ai giudici sulla valutazione del rischio di confusione. |