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Document 62018TN0605
Case T-605/18: Action brought on 8 October 2018 — ZF v Commission
Causa T-605/18: Ricorso proposto l’8 ottobre 2018 — ZF/Commissione
Causa T-605/18: Ricorso proposto l’8 ottobre 2018 — ZF/Commissione
GU C 455 del 17.12.2018, p. 27–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 455/27 |
Ricorso proposto l’8 ottobre 2018 — ZF/Commissione
(Causa T-605/18)
(2018/C 455/36)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZF (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione del 30 novembre 2017 che fissa i diritti pensionistici del ricorrente, con effetto retroattivo al 6 marzo 2015, e la decisione del 31 gennaio 2018 di procedere alla ripetizione di un asserito indebito; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’illegittimità della revoca di un atto che ha conferito diritti soggettivi in quanto i diritti del ricorrente sono stati determinati quando egli è entrato in servizio presso il SEAE il 1o ottobre 2011, nel rispetto dell’articolo 15, paragrafo 1, del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea. Pertanto, secondo il ricorrente, o tale decisione era legittima e non poteva essere revocata oppure essa era illegittima e quindi la revoca poteva avvenire soltanto entro un termine ragionevole. |
2. |
Secondo motivo, vertente sull’errore di diritto in quanto la decisione di assunzione del ricorrente in qualità di agente temporaneo di grado AD12, livello 8, con scatto di anzianità al 1o novembre 2007 era una decisione legittima e conforme al contratto che vincolava le parti e non poteva essere legittimamente revocata e sostituita da una decisione che applica un coefficiente di correzione tale da comportare una considerevole riduzione della retribuzione del ricorrente. |
3. |
Terzo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione che sarebbe stato commesso dalla Commissione quando ha deciso che il ricorrente esercitava funzioni corrispondenti al livello di capo settore. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione in quanto le decisioni impugnate sarebbero viziate dall’assenza di qualsiasi motivazione pertinente. |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 85 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea per il motivo che il ricorrente non poteva essere informato di un’eventuale irregolarità della decisione che determinava i suoi diritti quando è entrato in servizio presso il SEAE. |