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Document 62017CA0387

Causa C-387/17: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Presidenza del Consiglio dei Ministri / Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA [Rinvio pregiudiziale — Aiuti di Stato — Aiuti esistenti e aiuti nuovi — Qualificazione — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Articolo 1, lettera b), iv) e v) — Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento — Applicabilità — Sovvenzioni concesse prima della liberalizzazione di un mercato inizialmente chiuso alla concorrenza — Azione di risarcimento danni proposta avverso lo Stato membro da un concorrente della società beneficiaria]

GU C 93 del 11.3.2019, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/11


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Presidenza del Consiglio dei Ministri / Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA

(Causa C-387/17) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Aiuti di Stato - Aiuti esistenti e aiuti nuovi - Qualificazione - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Articolo 1, lettera b), iv) e v) - Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento - Applicabilità - Sovvenzioni concesse prima della liberalizzazione di un mercato inizialmente chiuso alla concorrenza - Azione di risarcimento danni proposta avverso lo Stato membro da un concorrente della società beneficiaria])

(2019/C 93/13)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti

Ricorrente: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Convenuta: Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA

Dispositivo

1)

Sovvenzioni concesse a un’impresa prima della data di liberalizzazione del mercato interessato, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, non possono essere qualificate come aiuti esistenti per il solo fatto che, al momento della loro concessione, tale mercato non era formalmente liberalizzato, sempre che tali sovvenzioni fossero idonee ad incidere sugli scambi tra Stati membri e falsassero o minacciassero di falsare la concorrenza, elementi che spetta al giudice del rinvio verificare.

2)

L’articolo 1, lettera b), iv), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE], dev’essere interpretato nel senso che esso non è applicabile a una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale. Dato che le sovvenzioni oggetto del procedimento principale sono state concesse in violazione dell’obbligo di previa notifica stabilito dall’articolo 93 del Trattato CEE, gli enti statali non possono avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento. In una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui un’azione di risarcimento danni contro lo Stato membro è proposta da un concorrente della società beneficiaria, il principio della certezza del diritto non consente d’imporre al ricorrente, mediante un’applicazione per analogia, un termine di prescrizione come quello stabilito all’articolo 15, paragrafo 1, di detto regolamento.


(1)  GU C 338 del 9.10.2017.


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