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Document 62017CA0387
Case C-387/17: Judgment of the Court (First Chamber) of 23 January 2019 (request for a preliminary ruling from the Corte suprema di cassazione — Italy) — Presidenza dei Consiglio dei Ministri v Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA (Reference for a preliminary ruling — State aid — Existing aid and new aid — Classification — Regulation (EC) No 659/1999 — Article 1(b)(iv) and (v) — Principles of legal certainty and protection of legitimate expectations — Applicability — Subsidies granted before the liberalisation of a market initially closed to competition — Action for damages against the Member State brought by a competitor of the beneficiary company)
Causa C-387/17: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Presidenza del Consiglio dei Ministri / Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA [Rinvio pregiudiziale — Aiuti di Stato — Aiuti esistenti e aiuti nuovi — Qualificazione — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Articolo 1, lettera b), iv) e v) — Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento — Applicabilità — Sovvenzioni concesse prima della liberalizzazione di un mercato inizialmente chiuso alla concorrenza — Azione di risarcimento danni proposta avverso lo Stato membro da un concorrente della società beneficiaria]
Causa C-387/17: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Presidenza del Consiglio dei Ministri / Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA [Rinvio pregiudiziale — Aiuti di Stato — Aiuti esistenti e aiuti nuovi — Qualificazione — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Articolo 1, lettera b), iv) e v) — Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento — Applicabilità — Sovvenzioni concesse prima della liberalizzazione di un mercato inizialmente chiuso alla concorrenza — Azione di risarcimento danni proposta avverso lo Stato membro da un concorrente della società beneficiaria]
GU C 93 del 11.3.2019, p. 11–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/11 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Presidenza del Consiglio dei Ministri / Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA
(Causa C-387/17) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Aiuti di Stato - Aiuti esistenti e aiuti nuovi - Qualificazione - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Articolo 1, lettera b), iv) e v) - Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento - Applicabilità - Sovvenzioni concesse prima della liberalizzazione di un mercato inizialmente chiuso alla concorrenza - Azione di risarcimento danni proposta avverso lo Stato membro da un concorrente della società beneficiaria])
(2019/C 93/13)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti
Ricorrente: Presidenza del Consiglio dei Ministri
Convenuta: Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA
Dispositivo
1) |
Sovvenzioni concesse a un’impresa prima della data di liberalizzazione del mercato interessato, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, non possono essere qualificate come aiuti esistenti per il solo fatto che, al momento della loro concessione, tale mercato non era formalmente liberalizzato, sempre che tali sovvenzioni fossero idonee ad incidere sugli scambi tra Stati membri e falsassero o minacciassero di falsare la concorrenza, elementi che spetta al giudice del rinvio verificare. |
2) |
L’articolo 1, lettera b), iv), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE], dev’essere interpretato nel senso che esso non è applicabile a una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale. Dato che le sovvenzioni oggetto del procedimento principale sono state concesse in violazione dell’obbligo di previa notifica stabilito dall’articolo 93 del Trattato CEE, gli enti statali non possono avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento. In una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui un’azione di risarcimento danni contro lo Stato membro è proposta da un concorrente della società beneficiaria, il principio della certezza del diritto non consente d’imporre al ricorrente, mediante un’applicazione per analogia, un termine di prescrizione come quello stabilito all’articolo 15, paragrafo 1, di detto regolamento. |