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Document 62020CN0019
Case C-19/20: Request for a preliminary ruling from the Sąd Okręgowy w Gdańsku (Poland) lodged on 16 January 2020 — I.W. and R.W. v Bank BPH Spółka Akcyjna
Causa C-19/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Gdańsku (Polonia) il 16 gennaio 2020 — I.W., R.W. / Bank BPH S.A.
Causa C-19/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Gdańsku (Polonia) il 16 gennaio 2020 — I.W., R.W. / Bank BPH S.A.
GU C 191 del 8.6.2020, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 191/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Gdańsku (Polonia) il 16 gennaio 2020 — I.W., R.W. / Bank BPH S.A.
(Causa C-19/20)
(2020/C 191/04)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Okręgowy w Gdańsku
Parti
Attori: I.W., R.W.
Convenuta: Bank BPH S.A.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, e con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1), debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale è tenuto a dichiarare abusiva (ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva) la clausola di un contratto concluso con un consumatore anche nel caso in cui, alla data della pronuncia giudiziale, a seguito di una modifica del contenuto del contratto effettuata dalle parti sotto forma di allegato, la clausola risulti modificata in modo da non avere più carattere abusivo, mentre la dichiarazione di abusività della clausola nella sua formulazione originaria può comportare la caducazione (l’annullamento) dell’intero contratto. |
2) |
Se l’articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, secondo periodo, nonché con l’articolo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debba essere interpretato nel senso che consente al giudice nazionale di dichiarare abusivi solo alcuni elementi di una clausola contrattuale relativa al tasso di cambio — fissato dalla banca — della valuta alla quale è indicizzato il mutuo concesso al consumatore (come nel procedimento principale), ossia eliminando la disposizione concernente il margine della banca, determinato in modo unilaterale e oscuro, il quale costituisce una componente del tasso di cambio, e mantenendo una disposizione univoca che fa riferimento al tasso di cambio medio della banca centrale (Narodowy Bank Polski, Banca nazionale di Polonia), operazione che non richiede la sostituzione del contenuto eliminato con alcuna disposizione di legge, e avrà l’effetto di ripristinare un reale equilibrio tra il consumatore e il professionista, anche se modificherà sostanzialmente la clausola relativa all’esecuzione dell’obbligazione da parte del consumatore a favore di quest’ultimo. |
3) |
Se l’articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debba essere interpretato nel senso che, anche nell’ipotesi in cui il legislatore nazionale abbia previsto misure volte a far cessare l’inserimento delle clausole abusive, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, introducendo disposizioni che impongono alle banche l’obbligo di specificare in modo dettagliato le modalità ed i termini per la determinazione del tasso di cambio della valuta in base al quale vengono calcolati l’importo del mutuo e delle rate capitale-interessi nonché le regole per la conversione nella valuta in cui è erogato o rimborsato il mutuo, l’interesse pubblico osta alla dichiarazione del carattere abusivo solo di alcuni elementi di una clausola contrattuale, nel modo descritto nella seconda questione. |
4) |
Se il venir meno del vincolo contrattuale, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, quale effetto dell’eliminazione delle clausole abusive, indicate all’articolo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 3, della direttiva, debba essere interpretato nel senso che si tratta di una sanzione che può conseguire da una decisione costitutiva del giudice, emessa su espressa richiesta del consumatore, con effetti a decorrere dal momento della conclusione del contratto, ossia ex tunc, mentre i diritti alla restituzione del consumatore e del professionista diventano esigibili con il passaggio in giudicato della sentenza. |
5) |
Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del 30 marzo 2010 (GU C 83, pag. 389), debba essere interpretato nel senso che impone al giudice nazionale l’obbligo di informare il consumatore, che abbia proposto domanda volta ad ottenere l’annullamento del contratto a seguito dell’eliminazione delle clausole abusive, delle conseguenze giuridiche di una siffatta pronuncia, compresi gli eventuali diritti del professionista (della banca) alla restituzione, tra cui quelli che non sono stati fatti valere nel procedimento in questione nonché quelli la cui fondatezza non risulta stabilita in modo inequivocabile, anche qualora il consumatore sia assistito da un rappresentante professionale. |