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Document 62018CA0535
Case C-535/18: Judgment of the Court (First Chamber) of 28 May 2020 (request for a preliminary ruling from the Bundesverwaltungsgericht — Germany) — IL and Others v Land Nordrhein-Westfalen (Reference for a preliminary ruling — Environment — Aarhus Convention — Directive 2011/92/EU — Assessment of the effects of certain projects on the environment — Public participation in the decision-making process — Irregularities vitiating the procedure for approving a project — Access to justice — Limitations laid down by national law — Directive 2000/60/EC — EU action in the field of water policy — Deterioration of a body of groundwater — Arrangements for assessment — Right of individuals to take measures in order to prevent pollution — Standing to bring proceedings before the national courts)
Causa C-535/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — IL e a. / Land Nordrhein-Westfalen (Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Convenzione di Aarhus – Direttiva 2011/92/UE – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Partecipazione del pubblico al processo decisionale – Irregolarità che inficiano la procedura di autorizzazione di un progetto – Accesso alla giustizia – Limitazioni previste dal diritto nazionale – Direttiva 2000/60/CE – Politica dell’Unione europea in materia di acque – Deterioramento di un corpo idrico sotterraneo – Modalità di valutazione – Diritto dei singoli all’adozione delle misure al fine di impedire l’inquinamento – Legittimazione ad agire dinanzi ai giudici nazionali)
Causa C-535/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — IL e a. / Land Nordrhein-Westfalen (Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Convenzione di Aarhus – Direttiva 2011/92/UE – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Partecipazione del pubblico al processo decisionale – Irregolarità che inficiano la procedura di autorizzazione di un progetto – Accesso alla giustizia – Limitazioni previste dal diritto nazionale – Direttiva 2000/60/CE – Politica dell’Unione europea in materia di acque – Deterioramento di un corpo idrico sotterraneo – Modalità di valutazione – Diritto dei singoli all’adozione delle misure al fine di impedire l’inquinamento – Legittimazione ad agire dinanzi ai giudici nazionali)
GU C 255 del 3.8.2020, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.8.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 255/3 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — IL e a. / Land Nordrhein-Westfalen
(Causa C-535/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Convenzione di Aarhus - Direttiva 2011/92/UE - Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti - Partecipazione del pubblico al processo decisionale - Irregolarità che inficiano la procedura di autorizzazione di un progetto - Accesso alla giustizia - Limitazioni previste dal diritto nazionale - Direttiva 2000/60/CE - Politica dell’Unione europea in materia di acque - Deterioramento di un corpo idrico sotterraneo - Modalità di valutazione - Diritto dei singoli all’adozione delle misure al fine di impedire l’inquinamento - Legittimazione ad agire dinanzi ai giudici nazionali)
(2020/C 255/03)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrenti: IL, JK, KJ, LI, NG, MH, OF, PE, in qualità di eredi di QD, se composant de RC e SB, TA, UZ, VY, WX
Resistente: Land Nordrhein-Westfalen
Dispositivo
1) |
L’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, deve essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di prevedere che, qualora un vizio procedurale che inficia la decisione di autorizzazione di un progetto non sia tale da modificarne il senso, la domanda di annullamento di tale decisione sia ricevibile soltanto se l’irregolarità di cui trattasi abbia privato il ricorrente del suo diritto di partecipare al processo decisionale in materia ambientale, garantito dall’articolo 6 di tale direttiva. |
2) |
L’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, deve essere interpretato nel senso che osta a che l’autorità competente effettui il controllo del rispetto degli obblighi da esso previsti, tra i quali quello di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici, sia superficiali sia sotterranei, interessati da un progetto, soltanto dopo l’autorizzazione dello stesso. L’articolo 6 della direttiva 2011/92 deve essere interpretato nel senso che le informazioni da mettere a disposizione del pubblico nel corso della procedura di autorizzazione di un progetto devono includere i dati necessari al fine di valutare l’impatto di quest’ultimo sull’acqua alla luce dei criteri e degli obblighi previsti, segnatamente, all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60. |
3) |
L’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva 2000/60 deve essere interpretato nel senso che deve essere considerato come un deterioramento dello stato chimico di un corpo idrico sotterraneo a causa di un progetto, da un lato, il superamento di almeno una delle norme di qualità o uno dei valori soglia, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento, e, dall’altro, un prevedibile aumento della concentrazione di un inquinante qualora la soglia fissata per quest’ultimo sia già superata. I valori misurati in ciascun punto di monitoraggio devono essere presi in considerazione individualmente. |
4) |
L’articolo 1, primo comma, lettera b), e secondo comma, primo trattino, nonché l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/60, letti alla luce dell’articolo 19 TUE e dell’articolo 288 TFUE, devono essere interpretati nel senso che i membri del pubblico interessato da un progetto devono poter far valere, dinanzi ai giudici nazionali competenti, la violazione degli obblighi di impedire il deterioramento dei corpi idrici e di migliorare il loro stato, se tale violazione li riguarda direttamente. |