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Document 62020CN0227

Causa C-227/20: Ricorso presentato il 1° giugno 2020 — Commissione europea / Repubblica italiana

GU C 255 del 3.8.2020, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 255/13


Ricorso presentato il 1o giugno 2020 — Commissione europea / Repubblica italiana

(Causa C-227/20)

(2020/C 255/16)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Tricot, G. Gattinara, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che la Corte voglia:

1)

constatare che, non avendo adottato le regole sulle sanzioni da applicare in caso di violazione degli artt. 4 e 7 del regolamento n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell’Unione (1), non avendo adottato tutte le misure necessarie a garantire che tali regole fossero applicate e che le sanzioni previste fossero efficaci, proporzionate e dissuasive, e non avendo comunicato alla Commissione dette regole sulle sanzioni entro l’11 giugno 2015, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell’art. 11 del regolamento n. 511/2014;

2)

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Commissione sostiene che le misure contenenti le sanzioni per le violazioni degli artt. 4 e 7 del regolamento n. 511/2014 non sono state ancora adottate dalla Repubblica italiana, e ciò nonostante il fatto che, da un lato, dette misure dovessero essere stabilite negli ordinamenti degli Stati membri già a partire dall’11 giugno 2014 e, dall’altro, che ad esse dovesse far seguito anche la predisposizione da parte degli Stati membri di «tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione», come indica l’ultima frase dell’art. 11, par. 1, del regolamento n. 511/2014.

Inoltre, la violazione dell’art. 11 di tale regolamento, riguarda anche la mancata comunicazione da parte della Repubblica italiana delle misure relative alle sanzioni. In tal senso, secondo l’ultimo paragrafo dell’art. 11 del regolamento n. 511/2014, incombeva alla Repubblica italiana l’obbligo di comunicare alla Commissione le regole «di cui al paragrafo 1» di tale disposizione, ossia le «regole relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione degli articoli 4 e 7» entro l’11 giugno 2015.


(1)  GU 2014, L 150, pag. 59.


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