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Document 62020TN0283

Causa T-283/20: Ricorso proposto il 13 maggio 2020 — Billions Europe e a. / Commissione

GU C 255 del 3.8.2020, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 255/20


Ricorso proposto il 13 maggio 2020 — Billions Europe e a. / Commissione

(Causa T-283/20)

(2020/C 255/26)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Billions Europe Ltd (Stockton-on-Tees, Regno Unito) e altri sette ricorrenti (rappresentanti: J. Montfort, T. Delille e P. Chopova-Leprêtre, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione (1) (in prosieguo: il «regolamento impugnato») nella parte in cui riguarda il biossido di titanio, ossia il considerando 5 del regolamento impugnato, gli allegati I e II del medesimo, le modifiche alla parte 1 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 (2) di cui all’allegato III del regolamento impugnato, e la voce relativa al biossido di titanio nella parte 3 dell’allegato VI del regolamento n. 1272/2008, introdotta dall’allegato III del regolamento impugnato;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato sarebbe stato adottato in violazione di varie disposizioni imperative del regolamento (CE) n. 1272/2008 disciplinanti la classificazione di sostanze nella classe di pericolo per la salute umana «cancerogenicità», compresi, in particolare, l’articolo 36 e la sezione 3.6 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Il comitato di valutazione dei rischi (in prosieguo: il «CVR») avrebbe commesso vari gravi errori di fatto nel valutare l’informazione disponibile e avrebbe omesso di dimostrare in modo soddisfacente che i dati disponibili sono «affidabili e accettabili» e suggeriscono che il TiO2 è dotato della proprietà intrinseca di provocare il cancro. Se il CVR non avesse commesso simili errori, avrebbe necessariamente emesso un parere a favore della «non classificazione» del TiO2. Pertanto, il TiO2 non avrebbe potuto essere correttamente classificato.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato violerebbe il principio di certezza del diritto. Gli operatori economici, tra cui i ricorrenti, si troverebbero nell’impossibilità di conoscere l’esatta portata dei loro obblighi e di adottare le corrispondenti appropriate misure giuridiche. Tale incertezza riguarderebbe l’ambito di applicazione della classificazione armonizzata, l’uso previsto delle note nonché l’impatto del regolamento impugnato sullo status legale e normativo dei prodotti realizzati con o contenenti TiO2 e la classificazione dei pericoli dei rifiuti di tali prodotti.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato sarebbe stato adottato in violazione del principio di proporzionalità, in quanto esso non sarebbe necessario (dato che gli effetti cancerogeni sarebbero stati osservati solamente nell’ambito di studi su animali condotti in condizioni di estremo sovraccarico polmonare che non potrebbero mai essere raggiunte nei casi peggiori di condizioni di vita reali) e gli svantaggi causati dalla classificazione armonizzata del TiO2 sarebbero sproporzionati rispetto agli obiettivi che esso persegue.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che, nell’adottare il regolamento impugnato, la Commissione avrebbe esercitato il proprio margine di discrezionalità in maniera incorretta e avrebbe violato il proprio dovere di diligenza. Al fine di giustificare il regolamento impugnato, la Commissione si sarebbe semplicemente basata sul parere del CVR sul TiO2, senza effettuare una sufficiente valutazione del valore probatorio di tale parere, in violazione dei suoi doveri al riguardo.

La Commissione avrebbe optato per un’interpretazione ampia della classificazione, degli obblighi di etichettatura e imballaggio disciplinanti la classe di pericolo per la salute umana «cancerogenicità» e di ciò che potrebbe rientrare nel concetto di «proprietà intrinseca» di una sostanza. Essa si sarebbe semplicemente basata sul CVR, senza valutare la portata e l’impatto di tale ampia interpretazione o stabilire limiti appropriati in grado di consentire un’adeguata attuazione. Così facendo, la Commissione avrebbe fondato il regolamento impugnato su fatti sostanzialmente inesatti e non avrebbe preso in considerazione tutti i fattori e le circostanze rilevanti della situazione.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione, nell’adottare il regolamento impugnato, avrebbe violato l’articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008, il suo dovere di buona amministrazione e il diritto dei ricorrenti di essere ascoltati. In particolare, ai ricorrenti sarebbe stata negata un’adeguata possibilità di formulare osservazioni utili sullo stesso parere del CVR, il quale si è discostato in modo significativo dalla proposta di classificazione iniziale, con riferimento sia alla ratio scientifica adottata sia alla conclusione finale sulla classificazione del TiO2.. Se ai ricorrenti fosse stata accordata invece una sufficiente e formale possibilità di formulare osservazioni sul parere del CVR nel corso della sua adozione, tali osservazioni avrebbero probabilmente portato il processo decisionale a un diverso esito.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che, nell’adottare il regolamento impugnato senza aver previamente svolto e documentato una valutazione d’impatto, la Commissione avrebbe violato i propri impegni assunti nell’ambito dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (3) e il principio di buona amministrazione.


(1)  Regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione, del 4 ottobre 2019, che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e che rettifica lo stesso regolamento (GU 2020, L 44, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU 2008, L 353, pag. 1).

(3)  Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 (GU 2016, L 123, pag. 1).


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