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Document 62021CN0190
Case C-190/21: Request for a preliminary ruling from the Oberlandesgericht Stuttgart (Germany) lodged on 26 March 2021 — PayPal (Europe) Sàrl et Cie, SCA v PQ
Causa C-190/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Stuttgart (Germania) il 26 marzo 2021 — Paypal (Europe) Sàrl e Cie, SCA / PQ
Causa C-190/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Stuttgart (Germania) il 26 marzo 2021 — Paypal (Europe) Sàrl e Cie, SCA / PQ
GU C 278 del 12.7.2021, p. 25–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 278/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Stuttgart (Germania) il 26 marzo 2021 — Paypal (Europe) Sàrl e Cie, SCA / PQ
(Causa C-190/21)
(2021/C 278/36)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Stuttgart
Parti
Ricorrente: Paypal(Europe) Sàrl e Cie, SCA
Resistente: PQ
Questioni pregiudiziali
1. |
Se un’azione per responsabilità extracontrattuale, considerata isolatamente e interpretata autonomamente, possa essere già qualificata quale azione ex contractu ai sensi dell’articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis (1), qualora l’azione stessa si collochi, sotto un qualche profilo, in concorso con un’azione ex contractu, senza che ai fini dell’esistenza dell’azione per responsabilità extracontrattuale rilevi l’interpretazione del contratto. |
2. |
In caso di risposta negativa alla prima questione: quale dei seguenti possa essere individuato come luogo in cui l’evento è avvenuto ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis, qualora un prestatore di servizi di pagamento trasferisca moneta elettronica dal conto di un cliente al conto beneficiario di una società di gioco d’azzardo aperto presso lo stesso prestatore di servizi di pagamento e la cooperazione di quest’ultimo nei pagamenti effettuati a favore di detta società possa essere considerato un illecito civile: |
2.1 |
la sede del prestatore di servizi di pagamento quale luogo dell’operazione con moneta elettronica. |
2.2 |
Il luogo in cui l’operazione (quantomeno nel caso di sua legittimità) faccia sorgere una richiesta di rimborso delle relative somme da parte del prestatore di servizi di pagamento nei confronti del cliente che abbia ordinato il pagamento. |
2.3 |
Il domicilio del cliente che ha ordinato il pagamento. |
2.4 |
Il luogo in cui si trovi il conto bancario del cliente al quale il prestatore di servizi di pagamento possa accedere per effetto dell’autorizzazione di addebito finalizzata alla ricarica del conto di moneta elettronica. |
2.5 |
Il luogo in cui, nel gioco, si realizzi la perdita del denaro trasferito dal prestatore di servizi di pagamento sul conto scommesse del giocatore aperto presso le società di gioco d’azzardo, segnatamente la sede legale della società di gioco d’azzardo. |
2.6 |
Il luogo in cui il cliente partecipi a giochi d’azzardo vietati (purché il luogo del gioco coincida con il domicilio del cliente). |
2.7 |
Nessuno dei luoghi summenzionati. |
2.8 |
In caso di risposta affermativa alla questione sub 2.2 e di rilevanza del luogo in cui l’operazione faccia sorgere una richiesta di rimborso delle relative somme da parte del prestatore di servizi di pagamento nei confronti del cliente: in quale luogo sorga la pretesa nei confronti del cliente che ordini il pagamento. Se possa rilevare, ai fini della localizzazione di tale obbligazione, il luogo di esecuzione del contratto inerente ai servizi di pagamento oppure il domicilio del debitore. |
(1) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).