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Document 62021TN0285
Case T-285/21: Action brought on 21 May 2021 — Alliance française de Bruxelles-Europe and Others v Commission
Causa T-285/21: Ricorso proposto il 21 maggio 2021 — Alliance française de Bruxelles — Europe e a./Commissione
Causa T-285/21: Ricorso proposto il 21 maggio 2021 — Alliance française de Bruxelles — Europe e a./Commissione
GU C 278 del 12.7.2021, p. 63–64
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 278/63 |
Ricorso proposto il 21 maggio 2021 — Alliance française de Bruxelles — Europe e a./Commissione
(Causa T-285/21)
(2021/C 278/86)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Alliance française de Bruxelles — Europe (Bruxelles, Belgio) e 7 altri ricorrenti (rappresentante: E. van Nuffel d’Heysenbroeck, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
disporre, sino alla pronuncia dell’ordinanza conclusiva del procedimento sommario, la sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione europea di aggiudicare il lotto 4 (lingua francese) dell’appalto avente per oggetto i contratti quadro relativi alla formazione linguistica per le istituzioni, gli organi e le agenzie dell’Unione europea (n. HR/2020/OP/0014), collocando nella prima posizione della graduatoria il raggruppamento di imprese CLL Centre de Langues — Allingua e in seconda posizione il raggruppamento Alliance Europe Multilingue, costituito dai ricorrenti, ed adottare ogni altra misura necessaria, con particolare riguardo agli effetti di tale sospensione sul contratto eventualmente concluso in violazione del periodo di status quo previsto dall’articolo 175 del regolamento finanziario; |
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’omessa comunicazione di motivi sufficienti, in violazione dell’articolo 170, paragrafo 3 del regolamento finanziario. I ricorrenti lamentano, a tal proposito, che dall’esame della motivazione comunicata in ordine alle qualità dell’offerta presentata dagli stessi, nonché alle caratteristiche ed ai vantaggi dell’offerta del concorrente anteposto in graduatoria non emerge alcuna correlazione tra la valutazione e il punteggio attribuito, sicché non è possibile comprendere per quale ragione l’offerta dei ricorrenti abbia ricevuto un punteggio inferiore rispetto all’offerta del concorrente meglio collocato in graduatoria. |
2. |
Secondo motivo, vertente sull’omesso esercizio effettivo del potere di valutazione in quanto la Commissione europea ha escluso dalla propria valutazione alcuni elementi della proposta tecnica di cui all’offerta dei ricorrenti, che erano stati resi accessibili mediante un collegamento ipertestuale codificato e costituente parte integrante della loro offerta, sulla base del rilievo che tali elementi potevano essere stati prodotti o modificati dopo il decorso del termine stabilito per la presentazione delle offerte, benché non sia stata concretamente verificata l’esistenza di un rischio siffatto. |
3. |
Terzo motivo, fatto valere in via subordinata, vertente sulla manifesta omessa valutazione, in quanto non sussiste una chiara correlazione tra la valutazione delle qualità intrinseche dell’offerta presentata dai ricorrenti e il punteggio attribuito ai criteri di qualità. |