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Document 62021TN0391
Case T-391/21: Action brought on 5 July 2021 — Deutsche Kreditbank v SRB
Causa T-391/21: Ricorso proposto il 5 luglio 2021 — Deutsche Kreditbank/SRB
Causa T-391/21: Ricorso proposto il 5 luglio 2021 — Deutsche Kreditbank/SRB
GU C 349 del 30.8.2021, p. 41–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 349/41 |
Ricorso proposto il 5 luglio 2021 — Deutsche Kreditbank/SRB
(Causa T-391/21)
(2021/C 349/57)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Deutsche Kreditbank AG (Berlino, Germania) (rappresentanti: H. Berger e M. Weber, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 14 aprile 2021, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/2021/22), compresi i relativi allegati, nella parte in cui la decisione impugnata, inclusi l’allegato I, l’allegato II e l’allegato III, riguarda il contributo della ricorrente; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
In subordine, nel caso in cui il Tribunale ritenesse che la decisione impugnata non sia giuridicamente esistente a causa dell’uso della lingua ufficiale erronea da parte del convenuto e che il ricorso di annullamento sia quindi irricevibile per mancanza di oggetto, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare che la decisione impugnata non è giuridicamente esistente, nella parte riguardante la ricorrente; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.
1. |
Primo motivo: la decisione violerebbe l’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 (1), in combinato disposto con l’articolo 3 del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958 (2), in quanto non sarebbe redatta nella lingua ufficiale da utilizzare con la ricorrente, ovvero il tedesco. |
2. |
Secondo motivo: la decisione violerebbe l’obbligo di motivazione previsto all’articolo 296, paragrafo 2, TFUE e all’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), poiché conterrebbe numerosi vizi di motivazione, in particolare anche per quanto riguarda l’uso da parte del convenuto di numerosi poteri discrezionali conferiti dalla legge, e non rivelerebbe i dati delle altre istituzioni. |
3. |
Terzo motivo: la decisione violerebbe il principio della tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, della Carta, in quanto il controllo giurisdizionale della decisione sarebbe praticamente impossibile e pertanto la ricorrente non beneficierebbe della tutela giurisdizionale effettiva. |
4. |
Quarto motivo: gli articoli da 4 a 9 nonché l’allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/63 (3), come modificato dal regolamento delegato (UE) 2016/1434 (4) (in prosieguo: il «regolamento delegato»), violerebbero il diritto di rango superiore, poiché renderebbero praticamente impossibile il controllo giurisdizionale della decisione e pertanto la ricorrente non beneficierebbe della tutela giurisdizionale effettiva. |
5. |
Quinto motivo: gli articoli 6, 7 e 9 nonché l’allegato I del regolamento delegato violerebbero il diritto di rango superiore, in particolare poiché violerebbero il principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio, il principio di proporzionalità e l’obbligo di tener conto di tutte le circostanze di fatto. |
6. |
Sesto motivo: la decisione violerebbe la libertà d’impresa della ricorrente ai sensi dell’articolo 16 della Carta e il principio di proporzionalità, poiché i moltiplicatori di adeguamento del rischio sottostanti non sono conformi al profilo di rischio superiore alla media della ricorrente. |
7. |
Settimo motivo: la decisione violerebbe gli articoli 16 e 20 della Carta nonché il principio di proporzionalità e il diritto ad una buona amministrazione, a causa di errori manifesti nell’esercizio di numerosi poteri discrezionali da parte del convenuto. |
8. |
Ottavo motivo: l’articolo 20, paragrafo 1, prima e seconda frase, del regolamento delegato violerebbe l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE (5) nonché il principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio. |
(1) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).
(2) Regolamento n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, 17, pag. 385).
(3) Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).
(4) Regolamento delegato (UE) 2016/1434 della Commissione, del 14 dicembre 2015, che rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/63 che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2016, L 233, pag. 1).
(5) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).